Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore – NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1874/2024
UP – 10/10/2024
R.G.N. 12161/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il 16/11/1959
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Ð dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dallÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputato, ha insistito per lÕaccoglimento del ricorso;
Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli Ð a seguito del gravame interposto nellÕinteresse di NOME COGNOME ha confermato la pronuncia in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ne aveva affermato la responsabilitˆ per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse del Monti, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullitˆ a cagione dellÕomessa citazione del difensore dellÕimputato.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dellÕattenuante di cui allÕart. 219, comma 3, legge fall. nonchŽ delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione allÕesito dellÕudienza del 3 luglio 2024, per la quale il difensore aveva presentato memoria a sostegno dellÕammissibilitˆ e della fondatezza del ricorso.
Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il difensore dellÕimputato ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha ribadito la fondatezza, anzitutto, del primo motivo di ricorso; nonchŽ memoria con la quale ha contestato quando dedotto dal Procuratore generale, segnatamente in ordine al primo motivo di ricorso, e ha insistito per lÕaccoglimento dellÕimpugnazione.
Deve, anzitutto, osservarsi che ritualmente non si è proceduto alla trattazione orale del procedimento, nonostante con atto pervenuto in data 24 settembre 2024 il difensore abbia inteso reiterare la propria richiesta in tal senso giˆ avanzata per lÕudienza del 3 luglio innanzi alla Settima Sezione penale.
Come esposto nel provvedimento del 25 settembre 2024 della Presidente Titolare della Sezione Quinta, atteso che:
la trattazione orale non è prevista nei procedimenti trattati dalla Settima Sezione, la quale procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1, stesso codice e, dunque, tale richiesta non era consentita dal rito;
e, quanto allÕudienza del 10 ottobre 2024 innanzi a questa Sezione Quinta, la richiesta difensiva è stata avanzata quando era giˆ decorso il termine perentorio di venticinque giorni
liberi prima dell’udienza (art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Il primo motivo ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure.
Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Ð 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 Ð 01) Ð anche a seguito delle verifiche compiute per il tramite dellÕUfficio per il processo di questa Sezione (cfr. nota riscontrata dalla Cancelleria della Corte di appello di Napoli) Ð che il difensore ha ricevuto (tramite PEC del 10 agosto 2023) la notificazione di un decreto di citazione per il giudizio di appello relativo ad altro procedimento (segnatamente, relativo a procedimento n. 10029/2017 R.G. Appello, nei confronti di NOME COGNOME assistito da altri difensori; e non quello relativo al procedimento n. 10454/2021 R.G. Appello, nei confronti di NOME COGNOME; ed egli, in effetti, non consta aver partecipato al giudizio di appello. Con la conseguenza che ricorre una nullitˆ assoluta 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279722 – 01).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Cos’ deciso il 10/10/2024.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME