Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 maggio 2013 in ordine al delitto di cui all’art. 336 cod. pen. commesso in Foggia il 12 dicembre 2009.
NOME COGNOME, per mezzo del difensore NOME COGNOME, ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte di appello – si osserva – ha omesso di notificare al co-difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ebbe tra l’altro a redigere i motivi di appello, la citazione della fissazione dell’udienza in appello. L’omessa notifica è stata tempestivamente eccepita attraverso le tempestive conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in vista dell’udienza del 21 marzo 2023, senza che la decisione ne dia atto o spieghi il motivo del mancato rinnovo, anche in favore dell’altro difensore, della notifica della citazione.
L’eccepita omessa notifica in favore del co-difensore, è causa di nullità della sentenza per la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, esito che impone l’annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Ed invero, risulta pacifico l’indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l’omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542).
Dall’esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio di natura processuale eccepito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il ricorrente era difeso sia dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, avendo il primo redatto anche i motivi di appello in favore dell’imputato; la Corte di appello, pur provvedendo a notificare
la citazione all’AVV_NOTAIO, ne ometteva la notifica all’AVV_NOTAIO.
A fronte di tempestiva eccezione formulata da uno dei difensori, la Corte di appello non ha provveduto ad una nuova notifica dell’avviso in favore dell’AVV_NOTAIO, determinando in tal modo la nullità della decisione impugnata.
Tenuto conto che nelle more (1 novembre 2023) è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 12 dicembre 2009, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 07/06/2024.