Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova – a seguito del gravame interposto nell’interesse di NOME COGNOME – ha confermato la pronuncia in da 22 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Genova ne aveva affermato la responsabilità pe delitti di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai cont l’aveva condannata alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di nor processuali poste a pena di nullità a cagione dell’omessa citazione dell’imputato e del s difensore per il giudizio di appello.
Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essa tuttavia, irrituale poiché sottoscritta dal medesimo professionist, cui non risulta con procura speciale a tal fine (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, R 266244 – 01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663 – 01; Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi Rv. 281609 – 01).
Deve, pertanto, esaminarsi il ricorso, che è fondato nei termini di seguito esposti.
Difatti, non consta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 – 01) la notificazione all’imputata e al su difensore di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME, del decreto di citazione per il giudi appello; ed essi non sono comparsi innanzi alla Corte territoriale. Con la conseguenza che ricorre una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279722 – 01).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovò giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova
Così deciso il 15/12/2023.