Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7246  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Roma nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2023, la Corte d’Appello di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 3 luglio 2020 a seguito di giudizio abbreviato nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME e gli aveva
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irrogato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo quanto ricostruito da giudici di merito, NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, avrebbe detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 21 febbraio 2020, di cui grammi 12,00 sequestrati e contenenti principio attivo pari a 7,78 grammi, dai quali erano ricavabili 51 dosi medie.
 Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Roma articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo all’omessa citazione dell’imputato NOME COGNOME per il giudizio di appello.
Si deduce che la sentenza di appello è affetta da nullità assoluta ed insanabile nella parte relativa ad NOME COGNOME, perché il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado è stato notificato esclusivamente al coimputato NOME COGNOME. Si precisa che NOME COGNOME aveva presentato atto di appello e, in tale giudizio, non è comparso, né è stato rappresentato dal difensore.
3.  Il ricorso è fondato.
Invero, come rilevabile dagli atti, e come correttamente segnalato al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Roma dal Presidente della Sezione della Corte d’appello di Roma che ha emesso la sentenza impugnata, quest’ultima è stata emessa nei confronti di NOME COGNOME sebbene il medesimo non fosse stato citato per il giudizio di appello.
L’omessa citazione di NOME COGNOME per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ed insanabile della relativa udienza, a norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Questa nullità, a norma dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., invalida l’intero processo di secondo grado nei confronti di NOME COGNOME, e travolge anche la sentenza emessa all’esito del giudizio di gravame, ovviamente solo in relazione al precisato imputato.
 Alla fondatezza del ricorso segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione all’imputato NOME COGNOME e la regressione del procedimento nei confronti dello stesso al grado di appello, grado nel quale è stato compiuto l’atto nullo, perché si proceda alla rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti del precisato NOME COGNOME e del conseguente giudizio sul gravame/
proposto dal medesimo avverso la sentenza del 3 luglio 2020 del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’imputato COGNOME NOME e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la trattazione dell’appello del COGNOME avverso la sentenza del 3 luglio 2020 del Tribunale di Roma.
Così deciso in data 12/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente