Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11591 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11591 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME
Balsamo, il quale ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannava l’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 14 comma 5ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Osservava che l’imputato era stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato a comparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicchØ poteva procedersi al dibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato. Nel merito, rilevava che NOME era stato destinatario dell’ordine del 24.1.2021 del Questore della Provincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenuta in pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dalla Polizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificato
motivo dell’inottemperanza all’ordine. Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze del fascicolo dibattimentale. Rileva che nella sentenza vengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del 18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si Ł svolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025. Parimenti, osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risulta nel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024, il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienza del 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024. Non risulta, quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale Ł stato notificato successivamente alla data dell’udienza di rinvio.
2.2. Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quanto non risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia in quanto non Ł stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fosse noto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostante questi non abbia mai rinunciato a comparire.
2.3. Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio del divieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per la medesima violazione con quattro sentenze. In subordine, ove dovesse ritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determini plurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.
Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciò che non Ł espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.
Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato. Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.
Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processuali in ragione della natura del vizio dedotto. Come noto, infatti, in caso di denuncia di un ‘ error in procedendo ‘, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092).
Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la prima udienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale di udienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pace disponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420bis c.p.p., rinviando al 18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbale dell’udienza del 20.9.2023, con il quale il processo era stato differito al 18.9.2024. Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, nØ, invero, tempestiva notifica del verbale di udienza.
L’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato non può ritenersi superata dalla notifica dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore non aveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio). Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel quale l’elezione di domicilio Ł stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore a norma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del 13.7.2023, Rv 285213-01). Correttamente, quindi, il giudice di pace ha disposto la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-b is, comma 5 cod. proc. pen. che, tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo stato notificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.
Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificato all’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato, costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
¨ fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato di detenzione dell’imputato. Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione, implicando l’assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l’ordine di traduzione, l’imputato Ł privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 23522701). Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltà dell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regime i n t e r m e d i o ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. «La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento sicchØ, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo » (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv. 280810-01).
Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto al giudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superato solo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato. Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato a comparire e non risulta sia stato tradotto. Si Ł determinata, pertanto, una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che Ł stata tempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. Ai sensi dell’art. 37, comma 2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso per cassazione.
L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.
Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace di Bressanone in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bressanone, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente