Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Biz NOME, nata a Vittorio Veneto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, co applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata e infraquinquennale, aveva condannato NOME COGNOME per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen.) e 341-bis cod. pen., reati commessi il 25 ottobre
- La Corte di appello ha rideterminato la pena in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (pena base, applicate le generiche con giudizio di prevalenza, mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza poi aumentata all’inflitto per il reato di oltraggio).
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di condanna con riferimento al delitto di oltraggio e denuncia:
2.1. GLYPH travisamento della prova poiché dalla comunicazione di notizia di reato e dal verbale di sommarie informazioni testimoniali di uno degli agenti non emerge la pronuncia di frasi ingiuriose, sia pure nel contesto di commissione del reato di resistenza;
2.2. GLYPH violazione di legge – in relazione agli artt. 15 e 84 cod. pen. – e del principio di ne bis in idem sostanziale perché la frase oltraggiosa “brutti stronzi”, riferita da NOME COGNOME, siccome pronunciata all’interno di una medesima frase minacciosa, altro non è che una modalità di proferimento della minaccia stessa e, quindi, sorretta dal medesimo elemento psicologico richiesto per il perfezionamento della fattispecie incriminatrice, ma del tutto avulsa dal dolo richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.. Diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale non si è in presenza di una progressione criminosa, in cui la condotta iniziata con espressioni di dileggio è poi sfociata in atti oppositivi ma di un’unica condotta diretta all’unico fine di opporsi all’azione dei verbalizzanti. L’unitaria e unica finalità oppositiva dell’imputata non consente di ritenere configurabile, accanto al delitto di resistenza, anche quello di oltraggio se non scindendo artificiosamente un’unica condotta, nella sua dimensione storico naturalistica, in due distinte fattispecie.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 dall’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato in relazione alla prospettazione sviluppata con il secondo motivo e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.
- E’ generico il primo motivo di ricorso.
I Giudici della Corte di appello hanno ricostruito le modalità dei fatti richiamando le dichiarazioni rese da uno dei verbalizzanti e quelle di una delle presenti (NOME COGNOME) che rinviano, descrivendo le modalità del fatto, alle parole offensive proferite all’arrivo dei Carabinieri dalle imputate (oltre alla ricorrente anche la sorella che ha diversamente definito il procedimento). In particolare, nella sentenza sono state richiamate le dichiarazioni del gestore del locale, che aveva chiamato i Carabinieri a causa del disturbo arrecato dalla Biz ai clienti del locale, e che ha riferito la frase proferita dall’imputata nel contesto dell’azione minatoria diretta contro i verbalizzanti per impedire la propria identificazione (testuale: brutti stronzi, chi credete di essere, ve la faremo pagare), accompagnata da sputi, calci e spintoni.
Pur nella sua sinteticità la sentenza impugnata contiene una più che sufficiente ricostruzione in fatto della vicenda e richiama fonti probatorie che arricchiscono, secondo la stessa prospettazione fattane dai giudici di appello, il contenuto (piuttosto sommario) della relazione di servizio redatta dai verbalizzanti. Con tali, sia pure sintetiche dichiarazioni, non si confronta il motivo di ricorso contrassegnato, pertanto, da genericità, per aspecificità, del suo contenuto.
2.1 Come anticipato è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso sul quale il Collegio deve pronunciarsi dal momento che, tenuto conto della recidiva contestata (reiterata e infraquinquennale) e della sospensione della prescrizione in primo grado, tale reato non è comunque, prescritto.
E’ pacifico che il reato di resistenza e quello di oltraggio, possono concorrere nella ipotesi in cui la condotta criminosa, pur ledendo unitariamente l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si realizza oltre che attraverso condotte minacciose violente, attraverso condotte dirette a offendere la reputazione dell’agente che attingano l’apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di c all’art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, allorché sia minata la reputazione dell’intera pubblica amministrazione.
Ai fini della esclusione ritenuta sussistenza del reato di oltraggio, escludendo che il reato fosse assorbito in quello di resistenza, la sentenza impugnata ha richiamato un precedente di questa Corte a stregua del quale il reato di oltraggio non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo
del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273769).
Nella massima ora riportata si evidenzia che nella fattispecie l’imputata, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla lo appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare.
La dinamica descritta in tale decisione dà conto di una progressione della condotta dell’agente, distinguendo una prima parte della condotta, in cui le parole oltraggiose costituivano manifestazione di un comportamento offensivo volto a contestare il prestigio e l’onore dei due agenti, in quanto appartenenti alla Polizia di Stato precisando che solo successivamente, davanti alla reiterata ed insistita richiesta di documenti, l’imputata aveva minacciato di morte almeno uno dei due poliziotti.
Si tratta di una dinamica della condotta del tutto diversa dalla fattispecie in esame in cui, viceversa, le modalità del fatto, ricostruito attraverso le parole di uno dei presenti secondo cui, all’arrivo dei poliziotti, l’imputata e la sorella li aveva investiti con parole ingiuriose e minacciose (brutti stronzi, chi credete di essere, ve la faremo pagare), rendono configurabile un’unica e unitaria condotta.
Correttamente la difesa ha richiamato, in relazione alla descritta dinamica della condotta, il principio del ne bis in sostanziale non potendo, invece, venire in rilievo il tema del rapporto strutturale tra fattispecie di reato, secondo il principi di specialità, ovvero il rilievo che esse si pongono in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, un aspetto che involge il rapporto tra le norme: si tratta, tuttavia, di criteri di ricostruzione che no esauriscono, in presenza di illeciti consumati attraverso un’unica condotta commissiva la problematica della doppia incriminazione di un’unica condotta materiale.
Come noto, sulla scorta delle precisazioni recate dalla sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) che confermano i principi convenzionali in materia di bis in idem e la lettura che da tempo risalente le Sezioni Unite hanno dato della disposizione di cui all’art. 649 cod. proc. pen., il giudice del merito non è esonerato dall’indagine relativa alla identità empirica del fatto e neppure le valutazioni sul piano del rapporto tra fattispecie impongono di applicare il divieto del bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione. Il giudice, infatti, nel verificare l’ambito di operatività della preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen., deve porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione;
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con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l’esistenza di un concorso formale dei reati. La nozione di fatto di reato, nella delineata prospettiva, è l’accadimento materiale «affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi». Con la precisazione che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto non possono comportare il riemergere dell’idem legale, giacché esse non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla nnedesimezza del fatto storico.
Consegue dall’applicazione di tali principi che nella fattispecie in esame si è in presenza, a fondamento delle contestazioni di resistenza a pubblico ufficiale (ormai divenuta irrevocabile) e di oltraggio a pubblico ufficiale (oggetto di ricorso) della mera duplicazione di un’unica frase proferita dall’imputata tanto ciò è vero che, nel primo capo di imputazione, quello di resistenza, ove pure vengono richiamati gli sputi indirizzati agli agenti e le minacce di fargliela pagare, è omessa la frase oltraggiosa, con la quale l’imputata aveva esordito attaccando i poliziotti al momento del loro arrivo, espressione che costituisce oggetto dell’imputazione imputazione al capo b). Nè risulta dalla sentenza impugnata che la condotta di resistenza abbia avuto ulteriori epiloghi minatori e oppositivi, del tutto genericamente richiamati nella sentenza di primo grado con rinvio a “rinnovate violenze” commesse in danno degli agenti.
Ritiene il Collegio che l’unitarietà e anzi la sovrapponibilità contestuale di tempo e di luogo e la persistente e unitaria volontà di opporsi agli agenti, resa evidente dalla prosecuzione dell’oltraggio nella minaccia, come sono avvinti da una logica unitaria sul piano della condotta materiale (oltre ad essere offensivi del medesimo bene giuridico costituito dall’ordinato svolgimento della funzione pubblica) così sono indissolubilmente collegati fra loro sul piano della valutazione giuridica e non possono che dare luogo alla configurabilità dell’unico reato di resistenza. Non osta a tale ricostruzione la parziale coincidenza del bene giuridico oggetto delle fattispecie di resistenza e di oltraggio, reato questo che, oltre al l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, tutela anche la buona reputazione della pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di un criterio che non può, ad oggi, ritenersi conducente poiché la concezione naturalistica del fatto di reato, come da ultimo sviluppata dalla Corte Costituzionale, in riferimento all’ambito di operatività dell’art. 649 cod. proc. pen., ha messo in chiaro principi di garanzia che devono assistere l’interprete, nella valutazione sulla identità del fatto oggetto delle diverse norme incriminatrici poste a raffronto. Il giudizio sulla medesimezza del fatto di reato deve essere affrancato dalle mutevoli implicazioni derivanti dall’inquadramento giuridico delle fattispecie,
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giacché diversamente riemergerebbe il criterio dell’idem legale, escluso dall’ordinamento nel senso indicato dal Giudice delle leggi.
Deve, allora, ribadirsi che il fatto penalmente rilevante ascritto all’imputata attraverso la contestazione del reato di oltraggio si risolve in una mera duplicazione della condotta posta a base della condanna per il reato di resistenza, scindendo sul piano del diritto ciò che è invece unitario anzitutto la condotta, che si era articolata in una serie di atti, iniziata con la pronuncia di ingiurie proseguita, senza soluzione di continuità, con le minacce, e l’elemento psicologico del reato, concretizzatosi nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, e dell’unicità dell’oggetto fisico (i poliziotti, al mome del loro arrivo) su cui è caduta l’azione oppositiva e investiti da contumelie e minacce.
Da tanto consegue che l’imputata deve essere assolta dal reato di oltraggio perché il fatto non sussiste, assoluzione dalla quale consegue la rideterminazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., della pena in quella di mesi quattro di reclusione, già determinata dalla Corte di appello come pena base per il reato di resistenza (ormai oggetto di accertamento definitivo) per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena in relazione al reato residuo in complessivi mesi quattro di reclusione.
Così deciso il 13 dicembre 2022
Il Consigliere relatore
Il Pre idente