Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10200 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10200 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNA NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen., e con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativo alla concreta percezione delle frasi oltraggiose da parte degli astanti;
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha richiamato frammenti di deposizione relativi ad un processo diverso e irrelato rispetto a quello per cui si procede;
Ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite dall’imputato allo stadio, durante una partita di calcio, e, dunque, al cospetto di un ampio novero di persone;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell i g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.