Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento riguardante
NOME COGNOME , nato a
GLYPH
om issis
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di om issis visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con dell’ordinanza impugnata; rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di riformando la decisione del Magistrato di sorveglianza dil omiSsi í s I accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto’ GLYPH M.S GLYPH e per l’effetto annullava la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dalle attiv comuni, inflitta per avere costui, nel corso di un colloquio in istituto c familiare, sottoposto a videoregistrazione, avanzato lamentele nei confronti d comandante di polizia penitenziaria e del direttore, appellandoli con epit offensivi. om issis
Il Tribunale di sorveglianza riteneva che tali epiteti, pronunciati in contesto di intimità familiare, costituissero espressione di un mero sfogo carattere privato, non fossero dirette a minare l’autorità dei destinata avevano creato disordini o pericolo, e pertanto dovessero considerarsi prive valenza disciplinare.
Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, proponendo un unico motivo in cui si denuncia violazione di legge vizio di motivazione.
Sarebbe stato violato, in particolare, l’art. 77, comma 1, n. 15), d.P.R giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. peri.), il quale sanziona disciplinarmente il detenuto che si sia reso responsabile, come nella specie, di «atteggiamen offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita».
Sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte di una condotta certamente integrant illecito disciplinare, avrebbe deciso di annullare la sanzione, anziché, semm rimodularla ed eventualmente ridurla, previa riqualificazione del fatto contestat
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata.
Integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 15), r . Ord. pen., come ricorda l’Amministrazione ricorrente, ogni «atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenz o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio visita».
Si tratta di fattispecie che, per la sua formulazione testuale, rical modello legale dell’ingiuria (oggi depenalizzata, e assoggettata a sanzio
pecuniaria civile: art. 4 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), la quale tipicam postula che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia dirett
all’offeso che, presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l’offe
(tra le molte, Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276502-01)
Nel caso di specie, l’offesa non è stata recata a cospetto dei suoi destinat e non è dunque riconducibile, in radice, alla previsione disciplinare contestata.
L’ordinanza impugnata, nell’escludere il relativo illecito, non è incorsa nel denunciata violazione di legge.
2. La seconda censura è inammissibile.
In disparte il rilievo che, in materia, il mero vizio di motivazione non deducibile (artt.
35
–
bis, comma
4
–
bis, richiamato dall’art. 69, comma 6, legge 26
luglio 1975, n. 354), l’Amministrazione ricorrente non indica quale altr inquadramento legale sarebbe stato eventualmente appropriato e la doglianza
appare indeterminata.
Il Tribunale di sorveglianza aveva, peraltro, ineccepibilmente accertato che la condotta, non riconducibile per come realizzata ad ipotesi di reato, non avev neppure turbato l’ordine, o creato una situazione di pericolo, dovendo pertant essere esclusa la sua riconducibilità a fattispecie disciplinari più gravi.
Il ricorso deve essere respinto alla stregua delle considerazioni ch precedono, senza addebito di spese a carico del Ministero della giustizi ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto dis d’ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 22/11/2023