Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11304 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11304 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggi Calabria nel procedimento a carico di
NOME, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2022 del Tribunale di ReggioCalabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME per essere il reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre quattro anni tra la data dell’accertamento (2 luglio 2013) e il primo atto interruttivo, ossia il decreto di citazione a giudizio emesso il 9 ottobre 2018.
Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione (qualificata come appello, poi trasmessa a questa Corte dalla Corte di appello di Reggio Calabria con provvedimento in data 10 ottobre 2025, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.), che denuncia l’erronea dichiarazione di prescrizione, in quanto la data di consumazione del reato decorre non dal momento dell’accertamento, come ritenuto dal Tribunale, ma di cessazione della permanenza che, allo stato, appare perdurante, non essendo stata rimossa la recinzione, né risultando essere stata rilasciata la concessione demaniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso inammissibile per genericità.
Secondo il costante orientamento assunto da questa Sezione – qui da confermare – la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell’accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Pmt, Rv. 275837-01; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 247160-01; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 240154-01; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 225734-01).
Una conclusione del genere, peraltro, era stata affermata dalle Sezioni Unite Cavallaro (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), sulla base della distinzione tra le condotte illecite poste in essere in violazione dell’art. 54 cod. nav. e quelle commesse in violazione del successivo art. 55.
Come si legge in motivazione, “il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva ‘occupazione’ (anche mediante
esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (articolo 54), e la ‘esecuzione’ non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55). La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all’ovvia ragione che nell’ipotesi di occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine ‘occupazione’, nella nostra lingua designa una ‘presa di possesso stabile o temporanea’ di un bene, mentre il termine ‘esecuzione’ indica ‘l’attuazione sul piano pratico o materiale’ di un’opera. Dunque, è agevole rilevare che – secondo l’interpretazione più coerente al ‘significato proprio della parole secondo la connessione di esse, e all’intenzione del legislatore’ (articolo 12 delle preleggi) – la ‘occupazione’ di bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di ‘esecuzione’ di un’opera, l’azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei lavori, con l conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti”.
Nel caso di specie, è perciò certamente errata la sentenza impugnata, laddove, obliterando il principio dinanzi indicato, ha individuato la consumazione del reato in questione nella data di accertamento del reato.
Il ricorso appare tuttavia inammissibile, perché il ricorrente, oltre ad evocare il corretto principio diritto, avrebbe anche dovuto documentare se, e in quale momento, è intervenuta la cessazione della permanenza, non risultando dalla sentenza impugnata che la recinzione abusiva sia stata rimossa o che sia stata rilasciata la concessione demaniale.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto dar dimostrazione – allegando o indicando le fonti di prova in atti – che, quantomeno alla data di deposito del ricorso, la prescrizione non è interamente decorsa; il che non è avvenuto, in quanto il ricorrente espone, in maniera generica e senza alcun riferimento ad elementi di prova acquisite nel giudizio, che il reato non sarebbe prescritto.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25/02/2026.