Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 di. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la rettifica dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e la conseguente rideterminazione della condanna ad euro 200 di ammenda ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., l’inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Ragusa, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, Il Tribunale di Ragusa condannava NOME COGNOME alla pena di 300 euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 1161, 54, cod. nav., a lui ascritta per avere abusivamente occupato un’area del demanio marittimo avente la superficie di 120 mq. con ombrelloni, sdraio e lettini. Fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 18 luglio 2018.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, posto che, al momento del fatto, l’imputato era solamente uno dei soci della RAGIONE_SOCIALE – società che gestiva lo stabilimento balneare – come risulta anche dagli scontrini relativi al noleggio delle attrezzature balneari, mentre l’amministratore era tale NOME COGNOME, come emerge dalla visura camerale in atti, circostanze che il Tribunale non ha affatto considerato, ciò che integra il lamentato vizio di motivazione.
2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, per non avere il Tribunale disposto la sospensione condizionale della pena all’imputato, soggetto incensurato.
2.3. Con un terzo motivo si censura il vizio di motivazione in quanto non vi è corrispondenza tra il dispositivo e la motivazione, laddove la condanna è inflitta nella misura di 300 euro nel primo caso, di 200 euro nel secondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha riconosciuto integrata la violazione dell’art. 1161 cod. nav. alla luce dei chiari esiti dell’istruttoria; da questa, in particolare, era emerso che a) sulla spiaggia antistante lo stabilimento e punto di ristorazione, regolarmente autorizzato e gestito dall’odierno imputato (comproprietario) erano stati collocati, in assenza di titolo concessorio, alcuni ombrelloni e sedie sdraio su un area di circa 120 mq.; 2) l’imputato ammetteva che erano di pertinenza dello stabilimento RAGIONE_SOCIALE e che venivano noleggiati ai clienti dalla medesima società; 3) l’COGNOME, lì presente, svolgeva attività di noleggio delle attrezzature
balneari, riconoscendole come proprie, tanto che, in occasione del successivo dissequestro, venivano a lui restituite.
Tanto riportato in fatto, la sentenza ha dunque ritenuto consumata la contravvenzione in rubrica, sul presupposto che l’imputato – noleggian& gli ombrelloni e le sedie sdraio – aveva occupato senza titolo l’area demaniale, impedendone l’uso da parte dei bagnanti che non fossero stati suoi clienti. In tal modo, dunque, il Tribunale ha fatto corretta interpretazione degli indirizzi giurisprudenziali in materia, in forza dei quali integra il reato di cui all’a 1161 cod. nav. la collocazione sull’arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità del condotta e la natura commerciale dell’attività (tra le altre, Sez. 3, n. 4855 dell’11/1/2006, COGNOME, Rv. 233305; in termini anche Sez. 3, n. 30666 del 29/3/2018, COGNOME, Rv. 273762, relativa proprio ad un caso in cui l’imputato era autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni in favore dei clienti, no anche all’occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti).
Tale conclusione non è smentita dal fatto che l’imputato, al momento del fatto, non fosse l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Invero, l’art. 1161 cod. nav. non è delineato come reato proprio, perché punisce “chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo”; nel caso di specie, è pacifico che l’imputato sia stato sorpreso nell’attività di noleggiare le attrezzature collocate sul demanio pubblico.
5. Il secondo motivo è fondato.
Come emerge dalla stessa sentenza, il difensore, in sede di conclusioni, aveva richiesto, pur in via gradata, il minimo della pena con i benefici di legge; il Tribunale, tuttavia, non ha esaminato tale richiesta.
Orbene, posto che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 271831), ritiene il Collegio che, in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti, e dalla non particolare allarme sociale del fatto, possa essere riconosciuto il beneficio richiesto, senza necessità di rinvio al giudice del merito.
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Invero, all’udienza del 22 marzo 2023 il Tribunale ha dato lettura del dispositivo, contestualmente depositando in udienza anche la motivazione; di conseguenza, nel caso in esame, vi è un solo dispositivo, che reca la condanna l’imputato al pagamento della somma di 300 euro di ammenda.
E’ ben vero che nella motivazione, depositata in udienza, la pena pecuniaria viene stabilita in 200 euro di ammenda; tuttavia, poiché la motivazione stessa non contiene alcun elemento che faccia ritenere errato il dispositivo, in quanto la pena è indicata in 200 euro, senza alcuna ulteriore specificazione, deve applicarsi il principio, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo cui il dispositivo prevale sulla motivazione (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269375).
Per i motivi indicati, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio che la Corte riconosce.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio che riconosce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/11/2023.