Occupazione abusiva: Quando restare nella casa popolare dopo la morte del parente è reato
L’occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica è una questione delicata con importanti risvolti penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che anche chi rimane nell’alloggio dopo il decesso del parente assegnatario, comportandosi come nuovo proprietario, commette reato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava due persone che avevano presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. I ricorrenti erano stati condannati per il reato di invasione di edifici, previsto dall’art. 633 del codice penale.
La loro vicenda trae origine dalla permanenza in un immobile di edilizia residenziale pubblica. Essi erano stati inizialmente ospitati in virtù di un rapporto di parentela con il legittimo assegnatario dell’alloggio. Tuttavia, dopo il decesso di quest’ultimo, i due individui non avevano lasciato l’immobile, continuando a viverci e a comportarsi come se ne fossero i titolari.
La Decisione della Corte e il Principio sull’Occupazione Abusiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, il ricorso era non solo generico, ma anche una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello.
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica e congrua, oltre che in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è che la condotta di chi, pur essendo entrato legittimamente in un immobile, vi rimane dopo la cessazione del titolo, integra il reato di occupazione abusiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio di diritto consolidato. Il reato di cui all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) non punisce solo l’introduzione arbitraria iniziale, ma anche la permanenza sine titulo (senza un titolo valido) quando questa è accompagnata dalla volontà di possedere l’immobile come se si fosse il proprietario (dominus).
Nel caso specifico, i ricorrenti, dopo la morte del parente assegnatario, avevano perso qualsiasi diritto a permanere nell’alloggio pubblico. La loro condotta successiva, ovvero il continuare a vivere nell’immobile gestendolo come proprio, ha trasformato la loro presenza da legittima a illecita. La Corte ha citato un precedente specifico (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023), secondo cui «Integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come “dominus” o possessore».
Di conseguenza, la condanna per occupazione abusiva è stata confermata, insieme al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce un concetto fondamentale: il diritto di abitare in un alloggio di edilizia popolare è strettamente personale e legato alla figura dell’assegnatario. Alla sua morte, tale diritto non si trasferisce automaticamente ai parenti conviventi, a meno che non sussistano specifici requisiti di legge per la voltura del contratto.
La permanenza nell’immobile senza un titolo valido, manifestando l’intenzione di possederlo, costituisce un illecito penale. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che l’occupazione senza titolo di immobili pubblici è una condotta perseguita penalmente, anche quando trae origine da una situazione iniziale di legittima ospitalità.
Restare nell’immobile di edilizia popolare dopo la morte del parente assegnatario è reato?
Sì, secondo questa ordinanza, la permanenza nell’immobile dopo il decesso del legittimo assegnatario integra il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) se la persona si comporta come se fosse il proprietario o il possessore (
dominus).
Quale comportamento specifico configura il reato in questo caso?
Il reato si configura non con la semplice permanenza, ma con la condotta di chi, venuto meno il titolo che giustificava la sua presenza (l’ospitalità da parte del parente assegnatario), continua a occupare l’immobile agendo come se avesse un diritto su di esso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti manifestamente infondati e meramente ripetitivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare validi motivi di diritto per contestare la precedente decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2339 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2339 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FERENTINO il DATA_NASCITA
COLLADO NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati con il medesimo atto, e lette le conclusioni scritte depositate nell’interesse dei ricorrenti; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per l’art. 633 cod. pen., oltre che aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta sul punto dai giudici di appello, conformemente al più recente indirizzo di questa Corte, secondo cui «Integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapport di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come “dominus” o possessore.» (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.