Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48361 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48361 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato prosciogliment dell’imputata per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondat quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di all’art. 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 296 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazione ab protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado;
che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con “formula aperta” e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non r che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si prescritto al momento della pronuncia impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.