Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6195 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6195 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a TERLIZZI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/10/2025 del Tribunale di Trani udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 14 giugno 2025, avente ad oggetto un immobile appartenente al Comune di Terlizzi che i coniugi odierni ricorrenti, indagati per il reato di cui agli artt. 633 e 639bis cod.pen., avevano arbitrariamente occupato senza titolo da lungo tempo, con condotta che perdurava anche al momento del sequestro.
Ricorrono per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti .
I ricorrenti sostengono l’assenza dell’astratta configurabilità del reato contestato in quanto, come lo stesso Tribunale ha affermato, essi erano subentrati nel possesso dell’immobile con il consenso dell’originario assegnatario, padre della ricorrente COGNOME, deceduto nel 2011;
violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato che il reato ipotizzato, di natura istantanea ad effetti permanenti, era da ritenersi prescritto alla data del sequestro in base alla documentazione in atti, attestante il periodo in cui si era verificata l’illegittima occupazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.
Quanto al primo motivo, l’assunto giuridico sostenuto dai ricorrenti non ha
fondamento, dovendosi applicare il principio di diritto, particolarmente adattabile al caso in esame, secondo cui, integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtø del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come “dominus” o possessore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'”invasione” va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all’Istituto proprietario dell’immobile). (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01).
Tale principio, condiviso dal Collegio e che supera precedenti oscillazioni della giurisprudenza, si Ł consolidato ancor piø di recente attraverso la sentenza resa da Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, COGNOME, Rv. 288157-01, nella cui motivazione, qui di seguito testualmente riportata, si trova la ragione posta a fondamento della regola giuridica: ‘poichØ l’art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò che rileva Ł il mancato rispetto delle regole nell’individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l’acquiescenza dell’ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell’ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, COGNOME, Rv. 268711-01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, COGNOME, Rv. 262204-01). Il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e tale deve considerarsi la condotta di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o in virtø di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione. Ed in effetti, l’autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero il rapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l’instaurazione di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile e, pertanto, la permanenza dell’ospite o del congiunto, nonostante l’allontanamento o, come nel caso di specie, il decesso dell’occupante legittimo, non può saldarsi con la precedente relazione dell’avente diritto. Contrariamente argomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggio della detenzione dell’immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio. In conclusione, ritiene il Collegio che in tutti questi casi si sia in presenza di una occupazione dell’immobile senza un titolo legittimo: l’assegnatario – si ribadisce – non Ł legittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell’immobile, in quanto, come si Ł evidenziato, l’assegnazione avviene secondo procedure ed in presenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chi subentra con l’autorizzazione dell’originario assegnatario deve essere considerato occupante arbitrario dell’immobile, perchØ lo occupa contra ius.’.
Dal che, l’infondatezza del motivo.
2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato, dovendosi ritenere ampiamente superato, attraverso svariate e piø recenti pronunce di legittimità, il principio di diritto – invero affermato in una isolata decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017, Tripodi, Rv. 269575-01) – secondo il quale il reato di cui all’art. 633 cod.pen. avrebbe natura istantanea ed effetti permanenti.
Al contrario, il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura
permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio. (Fattispecie in cui il “dies a quo” di decorrenza del termine di prescrizione Ł stato individuato nel momento in cui l’immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario). (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274458-01).
Ne consegue che l’occupazione abusiva dell’immobile da parte dei ricorrenti fino al momento del sequestro esclude l’intervenuta prescrizione del reato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME