Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1512 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 14 settembre 2018, nei confronti di COGNOME, con cui l’imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di invasione finalizzata alla occupazione abusiva di immobile, cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’erronea applicazione della legge penale in relazione al dedotto stato di necessità, di cui all’art. 54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte motiva il suo diverso opinare in tema scriminante, atteso che lo stesso non può essere invocato per sopperire alla necessità di trovare un alloggio, al fine di risolvere in vi definitiva la propria esigenza abitativa, tantopiù che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (cfr. per tutte Cass. n. 9555 del 2015): difatti, nel caso di specie, l’imputata ha solo prospettato di trovarsi in una situazione, non già di emergenza abitativa transeunte, ma una difficoltà persistente nel tempo e, del pari, non ha provato di aver adito servizi alternativi di ausilio ai servizi sociali o alle istitu pubbliche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della colpa nel presentare motivi di ricorso inammissibili, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.