Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7690 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7690 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Vizzolo Predabissi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 12 giugno 2024, con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 70 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 633 cod . pen. (occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell ‘RAGIONE_SOCIALE, aggravata ai sensi dell’art. 635 cod. pen.).
Propone ricorso l ‘imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi.
Con il primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’ipotesi concorsuale nel reato permanente, sul presupposto che l’occupazione abusiva da parte del COGNOME si era protratta per soli due mesi, proseguendo poi con la moglie e i figli, a causa di circostanze sopravvenute (stato di detenzione, divorzio dal coniuge, perdita della potestà genitoriale).
Con il secondo motivo si sostiene che il breve periodo di occupazione avrebbe dovuto determinare una pronuncia ex art. 131bis cod. pen. attesa la tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.
La corte territoriale ha evidenziato, in termini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, le ragioni in base alle quali, nonostante il breve periodo di occupazione abusiva dell’immobile da parte dell’imputato , il fatto non possa essere ritenuto di particolare tenuità (la sottrazione della disponibilità al legittimo occupante, i danni alla porta d’ingresso, l’azione delittuosa che aveva consentito alla moglie e ad altri cinque familiari di occupare stabilmente l’appartamento, l’iniziativa delittuosa riconducibile in via esclusiva al COGNOME , l’irrilevanza della permanenza di due mesi nell’alloggio a fronte delle conseguenze che l’ingresso abusivo a veva determiNOME).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a tito lo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27/01/2026 Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME NOME COGNOME