Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10858 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10858 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, deducendo un travisamento sull’accertata occupazione dell’immobile ATERP, senza spiegarne la decisività (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01), visto che la sentenza chiarisce che, a prescindere da quanto riferito dal teste, l’occupazione abusiva è comunque confermata dalla residenza anagrafica, in assenza di titolo legittimante; ril peraltro che il dedotto travisamento è fondato su trascrizioni parziali dei verbali d’udienza, non rinvenendosi il passaggio menzionato in sentenza, ove si chiarisce che: “il teste COGNOME … ha specificato, su precisa richiesta del PM e dopo aver riletto il verbale di sopralluogo, che COGNOME veniva identificato come un degli occupanti, insieme al nucleo familiare, dell’alloggio in questione”;
osservato che il secondo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato poiché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a qu non contraddittoria e non manifestamente illogica proposta in sentenza, pertanto non sindacabile in questa sede; in ogni caso, il motivo è generico, perché non contesta l’elemento valorizzato in sentenza (pg. 4) dell’avvenuta notifica all’imputato di un atto processuale nel 2021 presso l’appartamento, evidentemente ancora occupato all’epoca;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 Marzo 2026