Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10835 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10835 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Gup di Salerno del 12 dicembre 2023, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di giorni 20 di arresto, con applicazione della sospensione condizionale, in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere, in qualità di occupante e utilizzatrice
di un immobile, sito in località Lungomare del comune di Montepaone, originariamente di proprietà della madre, COGNOME NOME, e successivamente, a seguito della morte di questa, da lei ereditao, proseguito, in assenza della concessione, l’occupazione dell’area demaniale adibita a giardino dell’immobile.
Avverso tale sentenza, l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi di doglianza.
2.1. Con un primo motivo, si denuncia la violazione di legge, per avere il giudice di appello omesso di sollevare la questione di costituzionalità, relativa alla natura del termine di un anno, di cui all’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., assegnato al pubblico ministero per la presentazione della richiesta finalizzata all’emissione del decreto penale di condanna.
Secondo un’interpretazione costituzionalmente conforme del disposto normativo – argomenta la difesa – non può ammettersi l’interpretazione del dettato normativo, secondo cui la violazione del termine di un anno, assegnato al pubblico ministero per l’iniziativa del procedimento per decreto, rimarrebbe priva di conseguenze, per via della qualificazione giuridica di quel termine come ordinatorio. Una simile interpretazione, infatti, pregiudicherebbe il diritto di difesa la cui compressione, dovuta alle forme semplificate del procedimento per decreto, risulterebbe giustificata dalle esigenze di speditezza soddisfatte dall’istituto processuale: tuttavia, se si permettesse al pubblico ministero di poter scegliere sine die quando inoltrare la richiesta, quell’esigenza di speditezza risulterebbe tradita, e, di conseguenza, si avrebbe violazione del diritto ragionevole durata del processo, di quello dell’indagato di conoscere della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico, nonché del principio di uguaglianza, dato che, in alcuni casi, il Gip potrebbe accogliere comunque la richiesta presentata fuori termine e restituire, invece, gli atti in altri casi.
Su tale premessa, la difesa prospetta una questione di costituzionalità, ritenuta rilevante, in quanto decisiva per il procedimento in corso, e non manifestamente infondata, per l’asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Si aggiunge, al riguardo, che una simile questione di costituzionalità sarebbe già stata sollevata in passato, ma la Corte Costituzionale l’avrebbe dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum, lasciandola pertanto impregiudicata in relazione al merito.
2.2. Con una seconda censura, si lamentano la violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., il travisamento della prova “per invenzione”, nonché il vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità penale della ricorrente.
In primo luogo – afferma la difesa – il giudice di appello avrebbe ritenuto provato il fatto, senza determinare quando il reato sarebbe stato commesso,
avendo basato la decisione su un atto inesistente, ovvero l’accertamento del novembre 2021, non presente tra quelli del procedimento, come pure avrebbe rilevato il giudice di appello, ritenendo irrilevante la mancanza del preciso accertamento in tale data ai fini dell’accertamento dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 344-bis, cod. proc. pen.
In secondo luogo, il giudice – pur avendo dichiarato di avere seguito i principi interpretativi secondo cui si ha occupazione abusiva a fronte di un comportamento corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di godimento, contraddistinto dalla continuità – ha poi ritenuto provato lo status di occupante o proprietaria, in capo alla ricorrente, sebbene questa fosse solamente una coerede dell’originaria proprietaria e, in base alle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento, avesse utilizzato il fondo soltanto saltuariamente. Ciò sarebbe stato evidente già allorquando la ricorrente era intervenuta al sopralluogo svoltosi nel 2017, quando le indagini erano svolte contro soggetto diverso, ma solamente in qualità di figlia della proprietaria, non quale rappresentante di essa, come avrebbe erroneamente ritenuto il giudice di appello.
Dunque, secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello non avrebbe esposto alcun accertamento in ordine allo status di proprietario o, almeno, di occupante, ovvero di prosecutore dell’occupazione del fondo, quando, al contrario, dalle risultanze processuali emergeva che la ricorrente era estranea a tali attività, mancando dell’animus possidendi.
In terzo luogo, si sarebbe ritenuto provato l’elemento soggettivo in capo alla ricorrente, ritenendo che, avendo questa partecipato al sopralluogo operato nel 2017 dai militari, fosse venuta a conoscenza del procedimento penale nei confronti della madre, comprendendone il significato grazie alle conoscenze possedute in veste di avvocato e giudice onorario, basandosi su una relazione mai esaminata in contraddittorio e senza considerare che la ricorrente non conosceva gli atti del giudizio, dal momento che non era il difensore della madre, nei cui confronti si svolgeva il procedimento.
La sussistenza dell’elemento soggettivo sarebbe inoltre smentita dagli atti del procedimento, in cui la ricorrente non aveva manifestato la consapevolezza dell’occupazione abusiva, come emerso nel menzionato sopralluogo, dove, intervenendo in qualità di figlia della parte, avrebbe dichiarato che i canoni venivano regolarmente pagati al demanio per la zona occupata e, inoltre, che questa la utilizzava solo saltuariamente. Infatti, l’unico dato certo, per il difensore, è che le opere abusive erano state realizzate prima del decesso della madre della ricorrente, essendo l’accertamento avvenuto mentre questa era ancora in vita. Per contro, l’accusa non avrebbe prodotto alcun accertamento in ordine alla reale proprietà del bene in capo alla ricorrente, né alla prosecuzione dell’occupazione di
quanto originariamente occupato dalla madre; e il Gup avrebbe pronunciato la condanna senza tenere conto di tali mancanze, ma basandosi unicamente sulla presenza della ricorrente al sopralluogo dei militari.
In quarto luogo, nel ricorso si sostiene che le stesse carte processuali, in base alle quali è stata ritenuta provata la responsabilità penale dell’imputata, sono state trasmesse anche al Consiglio giudiziario per la valutazione dei profili di responsabilità disciplinare. Tale organo, essendo composto da magistrati, ugualmente esperti nel condurre un’istruttoria, ha ritenuto di disporre l’archiviazione del procedimento, ritenendo che la condotta illecita fosse stata realizzata non dalla ricorrente ma dalla madre.
Con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, vista l’infondatezza manifesta di tutte le questioni sollevate: della violazione di legge e della questione di legittimità costituzionale relativa alla natura del termine di cui all’art. 459, cod. proc. pen., avendo il giudice di secondo grado applicato correttamente le disposizioni in materia, e i principi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che escludono che dalla violazione del termine di un anno possa derivare una sanzione processuale per il pubblico ministero, nonché per genericità dell’indicazione della lesione del diritto di difesa lamentata; dei vizi di motivazione, non essendosi il ricorso confrontato con il testo della sentenza d’appello, da cui emerge la realizzazione del fatto, descritto dall’art. 1161 cod. pen., che, in base ai principi interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, si qualifica come reato permanente commesso anche da chi protrae l’occupazione abusiva iniziata da altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo – con cui si denunciano la violazione di legge e l’incostituzionalità dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, circa la natura del termine annuale di cui dell’art. 459 cod. proc. pen. – è infondato.
2.1. Con riguardo alla natura del termine per l’emissione del decreto penale di condanna, a seguito della richiesta del pubblico ministero, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermarne che l’emissione del decreto oltre il termine dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato, previsto dal primo comma dell’art. 459 cod. proc. pen., non comporta la nullità del decreto stesso e il suo mancato rispetto provoca una mera irritualità (Sez. U, n. 3 del
06/03/1992, Rv. 189402). Si è inoltre affermato che giudice per le indagini preliminari se, per un verso, può rifiutare l’emissione del decreto penale quando la relativa richiesta gli venga trasmessa oltre il termine previsto dall’art.459, comma 1, cod. proc. pen., non può, per altro verso, trarre ragione dall’inosservanza del suddetto termine per revocare il decreto già emesso e restituire gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento con il quale una tale revoca venga disposta ha quindi carattere di abnormità, siccome esulante dalle previsioni di cui all’art. 460 cod. proc. pen. (secondo il cui comma 4 la revoca, con restituzione degli atti, va disposta solo in caso di irreperibilità dell’imputato), determinante una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 3562, del 09/11/2000, Rv. 217398). Inoltre, il mancato rispetto del termine di cui sopra legittima il non accoglimento della richiesta del pubblico ministero e la restituzione degli atti allo stesso, pur avendo il termine di cui all’art. 459 cod. proc. pen. natura ordinatoria e non producendo vizi sul decreto penale eventualmente emesso (Sez. 3, n. 16446 del 21/03/2001, Rv. 219513), né, del pari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al pubblico ministero per inosservanza del termine di cui sopra, dato che la natura ordinatoria di tale termine (e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza) non ne autorizza il mancato rispetto (Sez. 3, n. 8137 del 20/01/2004, Rv. 227510; Sez. 3, n. 26857 del 12/05/2004, Rv. 229059).
2.2. Con riguardo all’interpretazione appena richiamata, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, che ha però ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità relativa all’interpretazione, fornita dalla giurisprudenza d legittimità, dell’art. 459, cod. proc. pen., per mancata individuazione di un quesito di costituzionalità sufficientemente specifico, in particolare, quanto alle conseguenze che dovrebbero derivare dal mancato rispetto del termine fissato. Merita qui richiamare l’affermazione della Iniziale corte, che ricorda che il giudizio di opposizione postula in ogni caso il venire meno del decreto penale di condanna, perché questo deve essere revocato a norma dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. (C. cost., n. 188 del 2005).
2.3. Venendo alla questione di costituzionalità prospettata dal ricorso, essa, pur essendo rilevante ai fini del giudizio in corso, appare tuttavia manifestamente infondata, mostrandosi perfettamente sovrapponibile a quella già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale. Il ricorso, infatti, si limita a rilevare c dalla qualificazione del termine, di cui all’art. 459, cod. proc. pen., come ordinatorio possa derivare una lesione del diritto di difesa, della ragionevole durata del processo, nonché del diritto a conoscere l’accusa e i fatti su cui si fonda, senza tuttavia specificare in che modo la presentazione della richiesta di abbreviato fuori termine potrebbe incidere sui principi del processo e sui diritti garantiti all’imputato
dalla Costituzione, né quali dovrebbero essere le conseguenze sul piano processuale che dovrebbero seguire alla violazione del termine fissato dalla disposizione, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta presentata fuori termine, poiché il vizio potrebbe essere rilevato solamente nel giudizio di opposizione, dando eventualmente luogo ad un’ipotesi di nullità, e, in ipotesi, ad una successiva regressione del procedimento, peraltro inutile dal momento che il decreto penale di condanna sarebbe già stato revocato, ai sensi dell’art. 464 comma 3, cod. proc. pen., a seguito dell’opposizione.
Merita inoltre aggiungere che la tesi di una violazione delle garanzie costituzionali derivante dalla mancata applicazione di una sanzione processuale per il mancato rilievo, da parte del giudice dell’opposizione, della violazione del termine per la presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero, appare, a maggior ragione, manifestamente infondata perché tale sanzione, e la connessa restituzione degli atti, finirebbe inevitabilmente per frustrare gli stessi valori costituzionali che si vorrebbero proteggere. Nel procedimento per decreto la funzione di economia processuale si apprezza nell’ipotesi in cui esso non venga opposto, rendendosi definitiva la statuizione in esso contenuta, senza dover celebrare il rito ordinario; ma, se esso viene opposto, il rito assume le forme di quello ordinario, in cui il decreto assume la veste dell’imputazione, contro la quale l’imputato è chiamato a prendere posizione. Si permette, così, a quest’ultimo di recuperare le garanzie perdute a causa della forma semplificata e al procedimento di continuare senza una restituzione degli atti al pubblico ministero. Se invece gli atti gli fossero restituiti dal giudice dell’opposizione, questi dovrebbe formulare nuovamente l’imputazione, con la conseguenza che si verrebbe ad estendere anche la durata del procedimento in corso. 3. Il secondo motivo, con il quale la difesa prospetta il vizio del travisamento della prova del fatto da parte del giudice del merito, è infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Questa Corte qualifica come “travisamento della prova” l’errore percettivo del giudice di merito in ordine al contenuto oggettivo della fonte di prova (p.es. documento o risultanza oggettiva), oppure l’utilizzazione ai fini della decisione di un’informazione decisiva che non esiste agli atti”, distinguendolo dall’errore valutativo (che attiene al “significato” probatorio della fonte e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti confini della manifesta illogicità: si v., ad es., Sez. 3, n. 50758 del 09/11/2023, non mass.; Sez. 6, n. 22253 del 07/07/2020, non mass.). Si è puntualizzato che il travisamento ricorre quando la lettura della prova sia affetta da errore “revocatorio” (per omissione, invenzione, falsificazione), e cioè quando il giudice affermi come esistente un contenuto diverso o inesistente rispetto a quello reale dell’atto. In tali ipotesi, l
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difformità “cade sul significante (documento), non sul significato (contenuto informativo)”. Solo nelle ipotesi di “doppia conforme” (condanna di primo e secondo grado), il vizio di travisamento è deducibile in cassazione, se il giudice d’appello, nel rispondere ai motivi, richiama dati probatori non esaminati in primo grado, oppure se entrambi i giudici sono incorsi nel medesimo travisamento macroscopico; ciò impone al ricorrente un onere di specifica indicazione degli atti da cui il vizio risulta. Diversamente, si è chiarito che nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, i vizi di travisamento della prova, consistenti nell’utilizzazione di un’informazione rilevante ma inesistente e nell’omessa valutazione di una prova decisiva possono essere fatti valere nel caso in cui la decisione impugnata sia difforme da quella di primo grado, perché in caso di c.d. “doppia conforme” il limite del devoluto non può essere valicato, salvo il caso in cui il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame, ovvero dei quali abbia dato una diversa lettura (ex plurimis, Sez. 3, n. 38503, del 01/10/2025).
3.2. Una seconda premessa riguarda la contravvenzione di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione, senza autorizzazione, di opere nella “fascia di rispetto” del demanio marittimo), per la quale la permanenza cessa con la rimozione delle opere, ovvero con il rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente. Detta permanenza, infatti, è correlata al volontario protrarsi dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato, dal momento che la condotta dell’agente si configura come condotta a carattere misto, consistendo, non solo, nella esecuzione, ma anche nel mantenimento, del manufatto non autorizzato, e coincide con la inosservanza dell’obbligo di munirsi di nulla osta per le opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale (ex plurimis, Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 – 01; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Rv. 247160 01). Inoltre, con riguardo all’estensione soggettiva del numero degli autori del reato, occorre richiamare il principio interpretativo secondo cui fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., che sanziona la condotta di occupazione senza titolo di un’area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l’abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata (Sez. 3, n. 25984 del 02/07/2020, Rv. 279901 – 02).
3.3. Tali principi si attagliano al caso in esame, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di un travisamento della prova da parte del giudice del merito, con riguardo alla realizzazione del fatto di occupazione abusiva, nonché alla sua riconducibilità alla ricorrente sotto i profili oggettivo e soggettivo.
Con riguardo all’identificazione del tempus commissi delicti, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante l’assenza dell’atto da cui risultava l’accertamento dell’occupazione del fondo da parte della ricorrente nel novembre 2021, in quanto ha constatato che quest’ultima aveva proseguito ad occupare il bene, e dunque commesso la condotta tipica del reato, avendo lasciato intatto lo stato dei luoghi dopo aver acquistato il possesso del fondo, in qualità di coerede, a far data, almeno dal 1 gennaio 2020, poiché la madre, che aveva realizzato per prima la condotta tipica di occupazione, adibendo l’area demaniale ad uso giardino del proprio immobile, era defunta nel 18 agosto 2019, e, a seguito della successione, che originava l’acquisto del possesso in capo alla ricorrente, non era risultata alcuna produzione documentale o altra prova in ordine al mutamento dello stato dei luoghi. La ricorrente, a far data da quel momento, era munita del potere di mutare la precedente situazione di fatto, avendo la stessa acquisito il possesso del fondo; ciò che le avrebbe permesso di riportare l’immobile ad una situazione di legalità.
Pertanto, a fronte di tali risultanze, non è stato irragionevole da parte del giudice del merito ritenere che la ricorrente avesse realizzato la condotta tipica, nella forma della protrazione del reato: avendo questa acquistato giuridicamente il possesso, che risultava anche in via di fatto, era in grado di eliminare la situazione antigiuridica, di asservimento del fondo demaniale, originata in precedenza dalla madre.
Tale potere, inoltre, non risultava compromesso dal fatto che il possesso fosse eventualmente attribuito anche ad altri coeredi, giacché quel potere risulta attribuito dalla legge in misura identica a ciascuno di essi. In questa situazione, il rilievo – peraltro, genericamente formulato dalla difesa – che la ricorrente utilizzasse saltuariamente il fondo non la rendeva comunque estranea al fatto tipico, ma al contrario mostrava che almeno lei, tra i coeredi, fosse quella che certamente utilizzava il fondo anche in via di fatto.
Con riguardo all’elemento soggettivo, il giudice del merito ha ritenuto sussistente la prova della conoscenza della condotta tipica in capo alla ricorrente, prendendo in esame l’accertamento condotto nel 2017 dai militari, con cui si accertava l’occupazione abusiva, esperito nell’ambito del procedimento penale a carico della madre, al quale la ricorrente aveva partecipato in veste di delegata della madre, con il tecnico di fiducia della stessa. Non era affatto illogico, sotto questo profilo, ritenere che, in base a tale risultanza processuale, questa fosse a conoscenza dell’abusività dall’occupazione da essa protratta, dal momento che aveva preso parte all’accertamento con cui si verificava che l’occupazione operata dalla madre era illecita. In questo contesto, la qualità di avvocato rivestita dalla ricorrente non veniva additata come la prova della conoscenza del fatto in capo ad essa, ma come un indice ulteriore che rendeva inverosimili eventuali linee
difensive dirette ad asserire una sua mancata consapevolezza dell’antigiuridicità dell’occupazione.
Date queste premesse, il giudice ha dunque correttamente ritenuto provata la condotta tipica, nella veste della protrazione dell’occupazione abusiva, sotto i profili oggettivo e soggettivo. E nessun travisamento della prova emerge dagli atti, che sono stati correttamente valutati dai giudici di merito.
Tale conclusione, non si presta ad essere scalfita dalla constatazione dell’archiviazione del procedimento disciplinare da parte del Consiglio giudiziario, trattandosi di un rilievo del tutto generico, poiché il ricorso si limita a rilevare che la condotta tipica è stata ascritta alla madre della ricorrente, come pacificamente riconosciuto, ma non menziona invece le ragioni che hanno condotto ad escludere una responsabilità in capo alla ricorrente per la protrazione dell’occupazione abusiva.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/01/2026