Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14880 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 03/02/1986
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 633 cod. pen., è manifestamente infondato;
che l’impugnazione odierna si rivolge a censurare una sentenza con la quale è già stata applicata la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bi cod. pen.
che, invero, i giudici del merito, in punto di responsabilità, hanno comunque correttamente interpretato ed applicato la legge penale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto delineati dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, COGNOME, Rv. 284792 – 01; Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 278828 – 01), secondo cui integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l’allontanamento o il decesso di quest’ultimo, comportandosi come dominus o possessore;
che, infatti, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c pen., il termine «invasione» si riferisce al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, ossia contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso e, dunque, senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità, restando irrilevanti i mezzi e il modo con cui avviene l’invasione (cfr. Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525 – 01);
che, nel caso di invasione di alloggi realizzati dall’Istituto autonomo case popolari, trattandosi di beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, nessuna rilevanza può avere l’arbitrio del singolo, dovendo l’individuazione del soggetto assegnatario avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, sicché non è possibile introdursi ed occupare l’alloggio senza esserne l’assegnatario, né l’assegnatario è legittimato a trasferire la detenzione o il possesso dell’immobile e nemmeno l’acquiescenza dell’ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà (cfr. Sez. 2, n. 27041 de 24/03/2023, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277820 – 01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, COGNOME, Rv. 262204 – 01; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, COGNOME, Rv. 250050 – 01; Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 237357 – 01);
che, di conseguenza, l’autorizzazione del precedente legittimo detentore, la
mera ospitalità dell’avente diritto ovvero il rapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determinano l’instaurazione di una relazione giuridica di
detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile e, pertanto, la permanenza dell’ospite o del congiunto, nonostante l’allontanamento o il decesso
dell’occupante legittimo, non può saldarsi con la precedente relazione dell’avente diritto ed integra gli estremi del reato di invasione arbitraria dell’alloggio (cfr. Se
2, n. 27041 del 24/03/2023, COGNOME, Rv. 284792 – 01 e in motivazione; Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 278828 – 01);
che, peraltro, in relazione al travisamento della prova, non emergono i
descritti connotati di decisività e rilevanza, non essendo indicate le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza
della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con
corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, i particolare, l’ultima pagina della sentenza impugnata);
che le considerazioni contenute nella memoria depositata, a proposito di una successiva regolarizzazione del contratto, sono irrilevanti rispetto alla anteatta perpetrazione del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.