Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42483 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42483 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Gavino Monreale (Ca) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 1508 del Tribunale di Cagliari del 16 maggio 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
ietta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza emessa in data 16 maggio 2022, ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato previsto dall’art. 1161 cod. nav., e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnazione i difensori fiduciari dell’imputato, lamentando l’erronea ricostruzione dei fatti concreti da parte del giudice di merito.
Quest’ultimo ha ritenuto che parte del locale La Paillote, gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era legale rappresentante, occupasse un’area del demanio marittimo, mentre un’altra parte ricadesse su proprietà della Regione Sardegna; ha, altresì, ritenuto che nessuna concessione fosse stata rilasciata o richiesta per l’utilizzo di dette aree.
Essendo stata all’imputato contestata l’apposizione presso la zona su cui insisteva i! locale di manufatti in ferro delimitativi dell’area di accesso, realizzazione di scalini in pietra e di un terrazzamento con interventi di piantumazione non assentiti, il Tribunale ne ha dichiarato la penale responsabilità in ordine alla violazione della disposizione dianzi ricordata.
Nel proprio atto di impugnazione, H ricorrente ha sostenuto che H giudice del merito, nel ritenere provati i fatti contestati, avrebbe valorizzat esclusivamente le dichiarazioni del capitano di fregata COGNOME NOME – le quali avrebbero dovuto ritenersi, invece, a tratti imprecise e contraddittorie omettendo di considerare quelle discordanti dei testi a difesa e le produzioni in atti, e quindi di rendere adeguata motivazione.
Ciò in particolare con riferimento all’epoca di realizzazione delle scale sulla scogliera, alla circostanza dell’impedimento all’uso pubblico della spiaggia che sarebbe derivato dall’attività del locale La Paillote e alla riconducibilità al COGNOME della realizzazione del manufatto in metallo posizionato all’ingresso del locale; a quest’ultimo riguardo, a fronte della produzione, da parte della difesa, del contratto di affitto di ramo d’azienda, con il quale il locale in questione era stat ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE – che avrebbe dovuto, quindi, considerarsi gestore del locale all’epoca dei fatti contestati e che aveva eseguito alcuni interventi di rinnovazione dello stesso – il giudice del merito avrebbe, ad avviso del ricorrente, omesso di considerarne oppure distorto il contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza emessa Tr COGNOME e COGNOME C.g l COGNOME i COGNOME ‘-1- COGNOME ‘ 4 uurla COGNOME .igiar è otc1’0 143 4.14.4 “e5t0 classificato come appello, avendo, peraltro, effettivamente il contenuto di un atto di gravame.
Tale qualificazione deve, tuttavia, essere disattesa da questa Corte posto che la sentenza impugnata, prevedendo la condanna del prevenuto alla sola pena della ammenda . oggettivamente inappellabile.
Il ricorso deve, pertan o, tenuto conto del principio del favor a4. irnpugnatir ,nis, essere COGNOME · COGNOME – ;n ricorso per cassaz:ong esso, tuttavia, come tale, è palesemente inammissibile.
Deve, infatti, osservarsi che a carico dell’imputato è stata elevata una contestazione avente ad oggetto un reato permanente, consistente nell’avvenuta e perdurante occupazione, in assenza di qualsivoglia provvedimento concessorio, di un’area demaniale marittima; tale occupazione è avvenuta attraverso la realizzazione di opere di delimitazione dell’area in discorso atte ad impedire a terzi l’accesso ad essa e la generale fruizione della medesima, oltre che attraverso la realizzazione di manufatti in pietra e la piantumazione arborea che ne hanno modificato la morfologia.
Tanto rilevato, osserva il Collegio come le censure mosse dalla difesa del COGNOME al provvedimento impugnato, in quanto riferite alla pretesa “erronea interpretazione dei fatti”, per come testualmente si legge nel ricorso da questo presentato, esulano primo visu dall’ambito di cognizione riservato a questo giudice di legittimità, in quanto chiaramente afferenti ad apprezzamenti di schietto merito.
Né alcun rilievo ha – quanto alla attribuzione al COGNOME, il quale, si ricorda, risponde del reato a lui contestato in quanto legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società che gestisce il locale che insiste sul tratto demaniale in questione la circostanza che, in passato (in particolare nel periodo intercorrente fra il 3 agosto 2017 ed il 30 ottobre immediatamente successivo), detta società abbia concesso in affitto il citato locale ad altra società, la quale, pertanto, lo ha gestito in tale lasso di tempo, godendo, pertanto, dello spazio fisico da esso occupato, compreso il tratto appartenente al demanio pubblico; ed invero, seppure si volesse aderire alla tesi che le opere di recinzione di cui al capo di
imputazione siano state eseguite, a cura di essa, durante !a fase in cui !a gestione del locale La Paillote era affidata a tale altra compagine societaria, ciò che importa e che in ogni caso radica sul COGNOME la penale responsabilità in ordine al fatto a lui contestato è che i detti manufatti, con la interclusione de tratto di demanio marittimo da essi determinato, sono rimasti in situ anche successivamente all’avvenuta riconsegna alla RAGIONE_SOCIALE del compendio immobiliare concesso in affitto ed ancora si trovavano installati allorchè, in data 14 febbraio 2018, è stato eseguito dalla Pg l’accertamento da cui è scaturita la notizia di reato che adesso ci occupa.
Stante la natura permanente, già richiamata, del reato oggetto di contestazione a carico del COGNOME, poco importa, rendendo in tale modo manifestamente infondato il secondo profilo di doglianza evocato dal ricorrente, il fatto che sia stato o meno questi a realizzare le opere comportanti l’occupazione, essendo sufficiente ai fini dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente il fatto, storicamente non in discussione, che il medesimo, pur avvalendosi di manufatti in ipotesi realizzati da altri, abbia proseguito nella occupazione del tratto di terreno appartenente al demanio marittimo dello Stato.
Stante la inammissibilità del ricorso da lui proposto, il COGNOME, visto l’art. 616 cod. nrne runr, COGNOME ion ,-r. riti rinafn COGNOME nnrs re% rtf-n COGNOME enracc. rnf -tnecuali e 1./1 COGNOME V.,..11o, COGNOME V LA COGNOME (ai 1″491441’…11 41/41/40 4 della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiar a inammissibiie i! ricorse ° condanna i! ricorrente . 1 ^-^ ,–, 2^F^ delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi nte