Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2022 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Matera ha condannato gli imputati, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54e 1161 cod. nav., perché, in concorso tra loro, occupavano abusivamente in tempi parzialmente diversi parte di un’area demaniale marittima in assenza di titolo concessorio, realizzando, in assenza di titolo abilitativo, una struttura ombreggiante di mq 198 circa, un
manufatto in muratura destinato a servizi igienici di un’attività di ristorazione, nonché l’ampliamento di un altro piccolo manufatto in muratura.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione all’inquadramento dei fatti e all’omessa valutazione di prove decisive. Si sostiene che nel caso di specie non è contestato il reato di occupazione abusiva, ma quello di esecuzione di innovazioni non autorizzate. Si afferma, altresì, che la COGNOME, al momento del suo insediamento nel 2002, dovuto al suo stato di indigenza, aveva chiesto di regolarizzare la propria posizione e che l’amministrazione non le aveva richiesto mai il pagamento del canone prima del 2019: ricevuta l’istanza di concessione per fini abitativi dell’immobile occupato, la Regione aveva comunicato l’avvio del procedimento di rilascio della concessione, con nota del 6 aprile 2014. Inoltre, nel febbraio 2007, l’imputata aveva ottenuto dalla regione il nullaosta all’esercizio di preparazione cibi da asporto all’interno del manufatto demaniale. Aveva comunque pagato alcune delle rate delle somme richieste nel 2009, trovandosi a subire una violazione del principio dell’affidamento, poiché si era introdotta per ragioni di necessità nel 2002 in un immobile fatiscente e l’aveva tenuto senza opposizione da parte della pubblica amministrazione.
2.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione dell’art. 157 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione del reato di innovazioni non assentite, il quale ha natura istantanea; con la conseguenza della sua consumazione al momento dell’ultimazione delle opere, tutte realizzate, nel caso di specie, prima del 2017, come confermato: da una nota inviata alla Regione nel 2013, dalla presenza delle opere non autorizzate nelle schede catastali aggiornate al febbraio 2017, dalle fotografie in atti, anche esse risalenti al 2017.
2.3. Si deduce, in terzo luogo, la carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione della responsabilità di COGNOME, non residente nell’area demaniale. Si afferma che costui non era presente al momento dell’occupazione dell’immobile nel 2002, ma aveva semplicemente esercitato attività commerciale, autorizzata dall’amministrazione, per conto della madre.
2.4. Una quarta censura è riferita alla carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione della pena. Non si sarebbero considerati l’affidamento dell’imputata e il modesto disvalore penale del fatto e si sarebbe applicato il massimo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, perché basato sull’erroneo presupposto che oggetto della contestazione sia la realizzazione di innovazioni non autorizzate e non l’occupazione abusiva di beni demaniali. Dalla semplice lettura dell’imputazione emerge la contestazione di tale seconda fattispecie (alla COGNOME a partire dal 5 giugno 2002 e allo COGNOME a partire dal 1° marzo 2005), vista la totale assenza del titolo concessorio, con indicazione della data di consumazione del reato nel 10 dicembre 2018.
Né tale ricostruzione in diritto è inficiata dal fatto che l’occupazione abusiva, iniziata nel 2002 e protrattasi quantomeno fino a dicembre 2018, sia stata accompagnata nel tempo anche dalla realizzazione di manufatti edilizi abusivi, perché tale realizzazione rappresenta semmai una modalità più incisiva di occupazione, ma non muta il titolo del reato. E non possono essere prese in considerazione le affermazioni difensive circa una pretesa tolleranza dell’amministrazione e circa il tentativo di regolarizzazione della posizione degli imputati, perché si riducono nella sostanziale ammissione della mancanza del titolo concessorio, cui consegue il carattere abusivo dell’occupazione.
1.2. Il corretto inquadramento del reato si riverbera anche sulla decorrenza del termine di prescrizione dello stesso.
Va ricordato, infatti, che la permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae fino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell’accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (ex plurimis, Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837). Dunque, a partire dal 10 dicembre 2018 deve essere calcolato il termine complessivo di cinque anni (ai sensi dell’art. 157, primo comma, e dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.), secondo il più favorevole regime vigente all’epoca del fatto; con la conseguenza che il termine prescrizionale andrà a scadere il 10 dicembre 2023.
Ne deriva la manifesta infondatezza della seconda censura dei ricorrenti.
1.3. Quanto alla posizione di COGNOME, oggetto del terzo motivo di doglianza, deve rilevarsi che – a fronte di generiche asserzioni di segno contrario contenute nel ricorso – la sentenza impugnata contiene una motivazione pienamente sufficiente, laddove evidenzia come lo stesso fosse sempre presente sul luogo dell’occupazione abusiva durante i sopralluoghi e avesse interloquito con la
pubblica amministrazione ai fini della sanatoria. Inoltre egli era residente nell’immobile in questione e gestiva l’attività di ristorazione annessa all’abitazione.
1.4. Quanto all’ultima censura, va rilevato che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. deve essere ritenuta esclusa con motivazione implicita, laddove, ai fini della determinazione della pena, il giudice ha motivatamente applicato il massimo t P oh edittale, tenendo conto della pervicacia della condotta degli GLYPH e della chiara consapevolezza dell’illiceità della lunga occupazione abusiva.
Va q ui ricordato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 08/02/2023, Rv. 284096). Dunque, qualora il giudice di merito non argomenti espressamente in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione può desumersi per implicito dai rilievi svolti in relazione alla gravità del fatto, alla mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche, quantificazione della pena.
Ne consegue l’infondatezza anche dell’ultima doglianza difensiva.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/06/2023.