Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29089 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Fano (PU) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/6/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9/6/2023, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 7/6/2021 dal Tribunale di Fano, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 10, d. Igs. 6 giugno 2001, n 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione dell’art. 10 contestato; mancanza dell’elemento oggettivo del reato; contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 9, d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 471; il delitto contestato, infatti, presupporrebbe la previa istituzione delle scritture contabili, ed il dibattimento non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo. Anzi, il militare che aveva condotto le indagini, peraltro richiamato anche dalla Corte di appello, si sarebbe chiaramente espresso in termini negativi sul punto, ma di ciò la sentenza non avrebbe tenuto conto. La condotta di cui all’art. 10, quale reato commissivo, non potrebbe quindi essere riscontrata, come da giurisprudenza di questa Corte;
omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico. La sentenza risulterebbe del tutto carente sul punto, e non considererebbe che l’impresa individuale del ricorrente sarebbe rimasta inattiva negli anni 2012 e 2013, non producendo reddito e, dunque, non potendo evadere il fisco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
La Corte di appello – rispondendo alla medesima censura riproposta in questa sede – ha confermato il giudizio di responsabilità con una motivazione del tutto adeguata, basata su oggettivi (e non contestati) esiti istruttori e priva d illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile.
4.1. In particolare, la tesi sostenuta dall’imputato (per la quale non sarebbe emersa prova dell’avvenuta istituzione delle scritture contabili, che dunque non avrebbero potuto poi essere distrutte od occultate) è stata rigettata evidenziando che la Guardia di Finanza, nel corso delle indagini, aveva inviato questionari a tutti i soggetti che risultavano esser stati clienti della ditta individuale intestata ricorrente; ebbene, gli stessi avevano prodotto la documentazione in loro possesso, ed in particolare la copia delle fatture attestanti i rapporti commerciali di volta in volta intrattenuti. Muovendo da questo elemento di fatto, che il ricorso neppure menziona, i Giudici di merito hanno quindi concluso che una copia dello stesso documento doveva certamente essere rimasta nella disponibilità del COGNOME (essendone previsto un duplice esemplare), e che questi l’avrebbe dovuta conservare a fini fiscali, come richiesto dalla disciplina di riferimento (come l’art. 39, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l’art. 22, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Questa conclusione, peraltro, è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il
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terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862).
La mancata esibizione di questa documentazione, alla Guardia di Finanza come in dibattimento, è stata pertanto interpretata come conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento, con un’affermazione che non merita censura perché fondata su un decisivo elemento in fatto (le fatture consegnate dai terzi) e su una adeguata e complessiva lettura dell’intero compendio istruttorio.
4.2. A conclusioni diverse, peraltro, non può condurre il richiamo ad una parte della deposizione del luogotenente COGNOME, contenuto nel ricorso. Premesso che lo stesso passo è citato anche nella sentenza impugnata (pag. 6, con tenore più ampio), il Collegio rileva che nessuna contraddizione può essere riscontrata al riguardo nella sentenza; contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, il testimone non aveva dichiarato che le scritture contabili non erano mai state istituite, ma aveva riferito – in termini sensibilmente differenti – che una verifi sul punto non era stata eseguita nel corso delle indagini. Un dato probatorio neutro, dunque, che le sentenze hanno adeguatamente superato con il riferimento alla documentazione prodotta dai terzi.
4.3. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche sul secondo motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto al dolo specifico (che, peraltro, si vorrebbe ulteriormente escluso dalla inattività della ditta individuale per gli anni 2012 e 2013).
5.1. Al riguardo, basti osservare che questo profilo non aveva costituito effettivo motivo di gravame, riscontrandosi soltanto un’affermazione del tutto generica: l’appellante, infatti, richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, aveva sostenuto che dall’istruttoria era chiaramente emersa la prova della mancata istituzione delle scritture contabili, così da concludere che “è parere dello scrivente che il fatto (criminoso) ascritto al COGNOME non costituisca reato ovvero non sussista quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo”.
5.2. La Corte di appello, peraltro, ha comunque affrontato il tema, sottolineando che gli elementi già richiamati a sostegno del profilo oggettivo del delitto ben potevano confermare il fine di evasione sotteso alla distruzione o all’occultamento della documentazione; questa condotta, infatti, non doveva ritenersi causata da una mera negligenza o da trascuratezza, ma dalla esplicita finalità di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e del volume d’affari della ditta individuale, poi infatti compiuta soltanto con una mirata attività ispettiv e – si ribadisce – con il necessario apporto documentale dei soggetti che avevano concluso operazioni con il COGNOME.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il piigliere estensore
Il Pre,iel ‘ ente