Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36073 Anno 2025
AVV_NOTAIOdente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Alcara Li Fusi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/03/2024 dalla Corte d’Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/03/2024, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 11/04/2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nell qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si censura la motivazione della sentenza che si era limitata a riportarsi implicitamente alle valutazioni del Tribunale, il quale aveva fatto leva sulle sole modalità della materiale condotta di occultamento, come ricostruita nel corso del giudizio, ponendosi così in contrasto con gli arresti della più recente giurisprudenza.
2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello con cui si lamentava l’impropria applicazione del principio dell’inversione dell’onere probatorio vigente nel processo tributario. Al riguardo, si evidenzia che la condanna del ricorrente era conseguenza del mancato approfondimento investigativo in ordine alla disponibilità delle scritture in capo a COGNOME NOME, procuratore speciale dell’COGNOME e detentore della maggioranza delle quote societarie.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della questione, coerentemente non trattata dalla Corte territoriale.
Il secondo motivo appare del tutto privo di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la “doppia conforme” di condanna – lungi dall’aver dato luogo ad una illegittima inversione dell’onere probatorio – si fonda infatti su una valutazione del tutto autonoma delle risultanze acquisite, in forza delle quali i giudici di merito hanno concordemente ritenuto l’COGNOME responsabile del reato di occultamento delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE in considerazione, da un lato, della mancata consegna agli operanti che ne avevano fatto richiesta.
D’altro lato, le sentenze di primo e di secondo grado hanno posto in rilievo l’assoluta inconsistenza della ricostruzione fattuale offerta dall’odierno ricorrente, stando alla quale la documentazione sarebbe stata consegnata, in sua presenza, dal commercialista COGNOME a COGNOME NOME, indicato dall’COGNOME come proprio procuratore speciale; sempre secondo il ricorrente, egli da quel momento si sarebbe disinteressato della sorte di quei documenti, avendo ritenuto che l’attività sociale potesse considerarsi esaurita con la predetta consegna al COGNOME.
A tale specifico riguardo, la Corte territoriale (pag. 2 seg.) ha valorizzato una serie di convergenti risultanze: la deposizione del COGNOME, che aveva riferito
di aver consegnato i documenti all’COGNOME, senza alcun cenno neppure alla presenza del COGNOME o di altri soggetti; il tenore del verbale di consegna, perfettamente in linea con quanto riferito dal commercialista; la precisazione a verbale del COGNOME, il quale, nel liberarsi dei documenti, aveva evidenziato l’onere a carico dell’amministratore consegnatario di redigere il bilancio e trasmetterlo nei termini di legge (circostanza in assoluto contrasto con quanto sostenuto dall’COGNOME in ordine all’aver ritenuto “ormai chiusa” la questione della società); l’ulteriore incongruenza contenuta nelle dichiarazioni dell’COGNOME, stando alle quali egli avrebbe rivolto, a seguito della verifica fiscale, ripetuti solleciti al COGNOME per ricevere la documentazione (solleciti incomprensibili laddove si consideri la già avvenuta consegna, comprovata dal già citato verbale).
Si tratta di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 7 seg.), oltre che del tutto immuni da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede: risultando in particolare infondata, alla luce di quanto esposto, la doglianza relativa alla mancata escussione del COGNOME: né la difesa ha dedotto, prima ancora che provato, una illegittima compressione del proprio diritto alla prova, anche sotto questo specifico profilo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il AVV_NOTAIO n2e