Occultamento Scritture Contabili: l’Assoluzione per Altri Reati Non Salva
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sul reato di occultamento scritture contabili, stabilendo che un’assoluzione per reati dichiarativi non esclude automaticamente la responsabilità per la distruzione o l’occultamento dei documenti fiscali. La vicenda analizzata dimostra come i diversi illeciti previsti dalla normativa tributaria abbiano una loro autonomia e possano sussistere indipendentemente l’uno dall’altro.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato, a seguito della conferma della sua condanna per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili da parte della Corte di Appello di Ancona. La difesa del ricorrente si basava su due motivi principali. Il primo, e più rilevante, verteva su una presunta contraddizione logica: l’imputato era stato assolto dai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione della dichiarazione (previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000), poiché aveva di fatto presentato tutte le scritture contabili obbligatorie. Come poteva, quindi, essere contemporaneamente accusato di averle occultate o distrutte?
La Difesa Basata sulla Presunta Contraddizione
Il fulcro dell’argomentazione difensiva risiedeva nell’apparente illogicità della decisione dei giudici di merito. Se un soggetto viene assolto dai reati che sanzionano l’infedeltà o l’omissione dichiarativa proprio perché ha fornito la documentazione contabile necessaria, sembra contraddittorio ritenerlo responsabile per aver nascosto la stessa documentazione. La difesa sosteneva che la presentazione dei documenti contabili fosse una prova inconfutabile della loro non-distruzione, rendendo la condanna per occultamento scritture contabili ingiusta e priva di fondamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il primo motivo di ricorso “manifestamente infondato”. Pur non disponendo del testo integrale delle motivazioni, possiamo ricostruire il ragionamento giuridico seguito dai giudici. Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) è un reato di pericolo astratto. Ciò significa che la legge punisce la condotta stessa di nascondere o distruggere le scritture, in quanto rende impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, a prescindere dal fatto che ciò si traduca effettivamente in un’evasione fiscale contestata.
I reati di dichiarazione infedele (art. 4) o omessa (art. 5), invece, sono reati di danno, che si configurano solo al superamento di determinate soglie di evasione. È pertanto giuridicamente possibile che un soggetto presenti alcune scritture contabili, sufficienti a evitare una condanna per omessa dichiarazione, ma ne abbia occultate o distrutte altre, altrettanto essenziali per una fedele ricostruzione della sua posizione fiscale. L’assoluzione per i reati dichiarativi non crea, quindi, alcuna contraddizione con la condanna per l’occultamento dei documenti, poiché le due fattispecie proteggono beni giuridici diversi: da un lato la fedeltà della dichiarazione, dall’altro la trasparenza e la verificabilità della contabilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’autonomia dei singoli reati tributari. L’assoluzione da un’accusa non costituisce una “patente” di liceità per altre condotte illecite, anche se commesse nello stesso contesto. Per gli imprenditori e i professionisti, questa sentenza rappresenta un monito importante sull’obbligo di conservare integralmente e correttamente tutta la documentazione contabile. La semplice presentazione di una parte di essa in sede di controllo non è sufficiente a mettersi al riparo da contestazioni penali, se emerge che altri documenti sono stati volontariamente sottratti all’accertamento fiscale. La trasparenza contabile è un obbligo non frazionabile e la sua violazione, anche parziale, può avere gravi conseguenze penali.
Se vengo assolto dal reato di dichiarazione infedele, posso comunque essere condannato per occultamento di scritture contabili?
Sì. Secondo la Corte, i reati sono autonomi. L’assoluzione per reati dichiarativi, basata sulla presentazione di alcuni documenti, non esclude la responsabilità per averne occultati o distrutti altri, impedendo così la completa ricostruzione del reddito.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di dichiarazione infedele e quello di occultamento scritture contabili?
Il reato di dichiarazione infedele punisce un danno effettivo all’erario (l’evasione fiscale sopra una certa soglia). Il reato di occultamento, invece, punisce il pericolo che tale danno si verifichi, sanzionando la condotta che rende impossibile o difficile il controllo fiscale, a prescindere dall’effettiva evasione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la tesi sostenuta nel ricorso è così palesemente priva di fondamento giuridico che la Corte può respingerla senza la necessità di un’analisi approfondita, ritenendola del tutto inaccoglibile già a una prima lettura.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26898 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1116/2025 UP – 25/06/2025 R.G.N. 9016/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 02/12/2024, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo, deduce erronea valutazione delle risultanze processuali.
Deduce la difesa che il ricorrente era stato assolto dai reati di cui all’art. 4 e all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, proprio perchØ aveva presentato tutte le scritture contabili necessari ed obbligatorie, per cui era illogico e contraddittorio affermarne la responsabilità per aver occultato e distrutto le scritture contabili.
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.