Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6129 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6129 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STAZZEMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore l’avvocata NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME, che dissente dalle argomentazioni del Proc. Gen. e si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata.
DepositItA -2 in Cancelleria
Ogg i,
1 6 FEB, 2026
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, di conferma della sentenza di condanna emessa in rimo grado dal Tribunale di Lucca per il reato di cui all’art. 10 D.Igs. 74/00, al medesimo ascritto nella qualità amministratore e legale rappresentante nonché di disponente RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, poiché nel corso di un verifica fiscale della Guardia di Finanza di Viareggio, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava la totalità RAGIONE_SOCIALE scritture contabi impendendo la ricostruzione dei redditi e del movimento degli affari. La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, applicava, altresì, la recidiva come contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale).
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
Il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), “violazione per inosservanza della norma processuale penale – diritto di difesa e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al contenuto dell’ordinanza emessa in data 10 dicembre 2020…” di rigetto dell’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa con riferimento alla possibilità di formulare eventuale richiesta di riti alternativi o proporre questioni preliminar (rigetto motivato dalla Corte di Appello con riferimento alla mancata presenza del difensore all’udienza fissata per i 13 giugno 2019 per il ritenuto “ingiustificat affidamento” in un ulteriore rinvio del processo).
Con il secondo motivo si censura la sentenza della corte territoriale in relazione alla previsione di cui all’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla erronea determinazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla individuazione del tempo di commissione del reato come coincidente con il controllo del 2016 a fronte della presenza di documenti del 2012 ritenuti inattendibili.
Il terzo motivo è articolato in relazione all’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., dedotto in termini di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem), stante l’avvenuta definizione con sentenza di altro procedimento, avente ad oggetto l’imputazione di distruzione e occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture per l’annualità 2011.
Il quarto motivo censura la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Nelle more dell’udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, i difensori (alla nomina dell’AVV_NOTAIO si è infatti aggiunta quella dell’AVV_NOTAIO) hanno trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen. contenente anche motivi, indicati come nuovi, in realtà di ulteriore esplicazione di quelli già proposti con ricorso, articolati come segue:
nullità RAGIONE_SOCIALE ordinanza del 13.06.2019 e del 10.12.2020 per violazione del diritto di difesa nella parte in cui il Giudice di Prime cure ha dichiarato l’apertura del dibattimento senza che fosse presente il difensore munito di procura speciale per la richiesta di riti alternativi e pur in considerazione del fatto che l’assenza d difensore munito di procura speciale era dovuta alla calendarizzazione dell’udienza per mero rinvio essendosi il Giudice di prime cure già dichiarato incompetente a trattare il procedimento;
nullità della sentenza nella parte in cui ha considerato il tempus commissi delicti al 2016, data della seconda verifica fiscale, quando al contrario l’imputato era già stato oggetto di verifica fiscale al 25.03.2011 a seguito della quale era sorto un procedimento penale per le stesse e medesime condotte non considerando, pertanto, che l’occultamento era sicuramente cessato nel 2011. Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la condotta di occultamento si sarebbe protratta fino al 2016, in quanto sarebbero state rinvenute alcune fatture del 2012 che in verità sono state dichiarate inattendibili;
violazione dell’art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione per aver la Corte di Appello ritenuto inapplicabile il principio di ne bis idem al caso specifico in quanto i precedente giudicato limiterebbe temporalmente l’azione al marzo 2021 mentre l’odierna imputazione fa riferimento ad anni successivi fino al 2016 quando nel corso dell’istruttoria dibattimentale il teste qualificato ha dichiarato che documentazione successiva all’anno 2011 era inattendibile e/o falsa;
violazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen..
Il Procuratore Generale, all’udienza fissata per la trattazione orale, ha illustrato le proprie conclusioni chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore nel corso dell’udienza ha svolto proprie deduzioni riportandosi, infine, al ricorso ed alla memoria depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la censura con esso articolata, in quanto fondata su un dedotto error in procedendo, per sua stessa natura consente a questa Corte l’accesso agli atti del procedimento (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g., p.c. in proc. f e altri, Rv. 273525 – 01). Da tali atti risulta che l’aper del dibattimento è stata disposta dal giudice all’udienza del 13 giugno 2019, cui seguiva rinvio al 26 marzo 2020. Della successiva udienza del 26 marzo non consta agli atti il verbale: al riguardo il difensore, in sede di memoria ex 611 cod. proc. pen., ha allegato provvedimento del Presidente del Tribunale di Lucca, adottato in data 24 marzo 2019, di sospensione dei procedimenti in ragione dell’emergenza pandemica. Alla successiva udienza del 10 dicembre 2020, la difesa del ricorrente, come da verbale di udienza, formulava istanza di riunione del presente procedimento ad altro, mentre nulla risulta quanto alla istanza di rimessione in termini: la predetta istanza di riunione, articolata anche con memoria cui il verbale compie espresso riferimento, veniva rigettata dal giudice con ordinanza a verbale, motivata, come si legge, anche in ragione del decorso del termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., procedendosi, quindi, alla audizione del teste presente. Nella medesima udienza il Pubblico Ministero produceva l’avviso di accertamento e la visura della società: l’udienza veniva quindi rinviata alla successiva data dell’i aprile 2021, per esame imputato e discussione.
Quanto alla natura del vizio dedotto, si osserva preliminarmente che l’istituto della rimessione in termini, presupposto dal ricorrente nella articolazione del primo motivo di ricorso, è previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. nelle ipotesi in cui le pa del processo (pubblico ministero, parti private e difensori) non abbiano potuto rispettare un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore: nella declinazione giurisprudenziale, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore sono state individuate, in concreto, in eventi connotati da imprevedibilità, ovvero da forza irresistibile, tali da costitui un impedimento assoluto che rende vano ogni sforzo umano e derivi da cause non imputabili ( (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 278706 – 01; Sez. 1, n. 4334 del 27/10/1992, COGNOME, Rv. 192374 – 01), cui certamente non risulta riconducibile il caso in esame.
Ebbene, ferma restando la natura residuale dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen. pur indirettamente invocato dalla difesa, rispetto ad altre e diverse patologie, occorre valutare la censurata violazione del diritto di difesa alla stregua RAGIONE_SOCIALE norme che il legislatore penale detta in materia di nullità processuali agli artt. 178 e ss. del codice di rito. Sul punto, il ricorr evidenzia di non aver partecipato all’udienza del 13 giugno 2019 in quanto all’udienza precedente, coma da verbale, il giudice, dava atto della variazione
tabellare che assegnava la materia tributaria e finanziaria ad altra persona fisica: dalla lettura del verbale risulta che il giudice, richiamate le disposizion organizzative, rinviava comunque dinanzi a sé il procedimento, senza altro tipo di indicazione degli adempimenti da svolgersi alla udienza così fissata. La difesa, quindi, non nega di aver avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE date di rinvio, piuttosto avendo confidato che anche all’udienza del 13 giugno 2019 non vi sarebbe stata trattazione del procedimento, cosa invece avvenuta con l’apertura del dibattimento e l’ammissione dei mezzi di prova. Sotto tale profilo, la doglianza attiene, pertanto, al solo profilo dell’affidamento generato nella difesa in ordine all’attività che sarebbe svolta nell’udienza, peraltro neppure specificata a verbale, senza incidere, a rigore, sulla impossibilità di presenziare per il difensore che, comunque, era a conoscenza della calendarizzazione RAGIONE_SOCIALE udienze di volta in volta fissate.
Tale considerazione induce ad escludere, anzitutto, che possa nel caso di specie invocarsi una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.: e ci in quanto, a rigore, l’assenza del difensore fiduciario all’udienza del 13 giugno 2019 è dipesa da una consapevole valutazione del medesimo della opzione di non partecipare all’udienza.
Quanto agli ulteriori e dedotti profili di nullità, correlati alla invocata legit aspettativa del difensore che il procedimento sarebbe stato rinviato, si osserva che l’art. 182 cod. proc pen. prevede, in linea generale, che l’eccezione della parte interessata, se non presente al compimento dell’atto, debba essere svolta immediatamente dopo il verificarsi della stessa: nel caso di specie, dalla lettura del verbale dell’udienza, immediatamente successiva, del 10 dicembre 2020 non emerge che, in quella data, la difesa fiduciaria la abbia eccepita, poiché nel verbale si riporta che la stessa “…insiste sulla richiesta di riunione contenuta nella memoria in atti.”, senza alcun riferimento alla questione, dedotta con il primo motivo di ricorso, relativa alla ritenuta violazione del diritto di difesa. Sotto tale pro pertanto, l’eccezione sollevata dalla difesa, come ritenuto dalla Corte territoriale, deve ritenersi tardiva.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, gli stessi verranno analizzati congiuntamente trattandosi di motivi tra loro intimamente connessi.
2.1 Per ragioni di ordine logico, il terzo motivo viene analizzato con priorità, attenendo alla individuazione del contenuto della contestazione. Con esso il ricorrente, come detto, si duole della violazione del divieto del ne bis in idem, assumendosi che l’imputazione sia riferita alla documentazione contabile della società verificata (RAGIONE_SOCIALE della quale l’imputato e legale rappresentante) relativa al solo anno 2011, fatto per il quale assume sia già intervenuta sentenza in altro procedimento. Il motivo è generico, poiché non si confronta realmente con la motivazione svolta, sul punto, dalla corte territo
che ha richiamato la deposizione del teste di polizia giudiziaria, il quale ha specificato che il presente procedimento ha riguardo all’esito della verifica fiscale svolta nel marzo del 2016, relativa alle annualità di imposta 2011 e 2012. Quanto al 2012, quindi, l’affermazione di responsabilità è relativa ad un’annualità successiva rispetto a quella oggetto del diverso procedimento rispetto al quale si invoca la violazione del divieto di bis in idem: quanto al 2011, la Corte di Appello ritiene, con giudizio in fatto non censurabile in questa sede, trattarsi di fat commesso in epoca successiva a quella già coperta da giudicato (relativo all’occultamento di documentazione contabile fino al mese di marzo del 2021, pagina 6 della sentenza impugnata). La diversità dell’arco temporale di riferimento della documentazione contabile oggetto della contestazione di cui all’art. 10 d. Igs. 74/2000 nei due procedimenti, esclude, in radice, l’identità del fatto oggetto dei due giudizi e, per l’effetto, la dedotta violazione del ne bis in idem. Come, infatti chiaramente affermato da questa Corte nella sua massima composizione, ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 – 01)
2.2 Quanto, poi, alla individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, per quanto sopra detto, il fatto oggetto del presente procedimento è diverso da quello oggetto di altro e precedente giudizio, e la decorrenza del relativo termine di prescrizione deve individuarsi, come correttamente indicato nell’imputazione e ritenuto dalla Corte di Appello di Firenze (pagina 5 della sentenza), nel momento in cui si è conclusa la verifica fiscale ed è stato richiesto alla parte di produrre l documentazione di interesse (23 marzo 2016). Sul punto, la giurisprudenza della questa Corte ha infatti chiaramente affermato che in tema di reati tributari, l’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento. (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 – 01)
Ne discende che non risulta decorso, ad oggi, il termine di prescrizione, che peraltro, nel caso concreto, deve essere computato in misura superiore a quello decennale ordinario, anche tenendo conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ritenuta dal giudice di primo grado e confermata in grad di appello.
Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è parimenti generico poiché non si confronta con la motivazione addotta sul punto dalla corte territoriale, che richiama espressamente quella svolta dal giudice di primo grado che ha ritenuto di individuare la pena base discostandosi dal minimo edittale valorizzando’, in particolare, la gravità della condotta parametrata alla durata del periodo cui si riferisce la violazione, i motivi a delinquere, e la personalità del re A fronte di tale motivazione, interamente svolta con riferimento al merito, alla corte è precluso ogni diversa valutazione poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 13/01/2026