Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SURBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 7 aprile 2023 la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, il giorno 24 giugno 2019, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 7 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente censurava il provvedimento impugnato in punto di motivazione nonché sotto il profilo della violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il COGNOME censurava l sentenza qui opposta nella parte in cui il Giudice territoriale ha ritenut comunque integrata la condotta contestata anche se è stato possibile ricostruire la contabilità dell’impresa individuale gestita dal ricorrente;
che con il secondo motivo il COGNOME eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato;
che il primo motivo, con il quale il ricorrente, in sintesi, postulando che per la integrazione della fattispecie di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 debb risultare impossibile ricostruire la contabilità, censura la decisione co riferimento alla statuizione di reità è infondato;
osserva il Collegio che un tale assunto risulta erroneo;
come questa Corte ha avuto modo di chiarire in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante da distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa i senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde, (Cfr. Corte di cassazione, Sez. III Pen., n. 41683 del 2 marzo 2018) come nel caso che interessa ove la Corte territoriale ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato sulla scorta delle prove costituite da documentazione contabile rinvenuta presso;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte d’appello, applicando la pena nella misura minima edittale, ha escluso la applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla carenza di elementi positivi nonché alla sussistenza di precedenti in capo al ricorrente;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
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