Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42279 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42279 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RUTIGLIANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con sentenza del 22 settembre 2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Bari, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava il registro delle scritture contabili così da impedire l’analitica ricostruzione del reddito imponibile e del volume d’affari.
Rilevato che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che non è provata la condotta di occultamento, poiché la documentazione contabile era stata trasmessa agli inquirenti; 2) l’inosservanza di legge, per essere intervenuta la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non far decorrere il dies a quo dal momento dell’inizio dell’accertamento fiscale.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre i medesimi argomenti spesi nel giudizio di appello; che, in particolare, il primo motivo chiede una rivalutazione probatoria estranea al sindacato di questa Corte e, in ogni caso, le censure sollevate sono state adeguatamente esaminate con puntuale motivazione da parte del giudice di secondo grado;
che, infatti, la Corte territoriale, non discostandosi dalle argomentazioni del primo giudice e valorizzando il compendio probatorio, ha confermato che il ricorrente, al momento dell’accertamento, affermava di detenere la documentazione contabile presso terzi riservandosi di allegarla; ma il terzo soggetto presso cui sarebbero state detenute le scritture contabile – nella persona del commercialista a cui si rivolgeva il ricorrente – in sede di dichiarazioni testimoniali non aveva riscontrato le asserzioni del COGNOME;
che, inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, la documentazione trasmessa dal ricorrente non era comunque sufficiente a ricostruire il volume di affari e il reddito imponibile;
che, infatti, l’interpretazione della giurisprudenza sul punto conferma che la condotta di occultamento si perfeziona anche se solo in parte è stata celata la contabilità da esibire (ex multis, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005).
che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale correttamente applicata nel caso di specie, secondo cui il momento consumativo del reato di occultamento, avendo questo natura permanente, si ha nel momento
in cui termina l’accertamento degli inquirenti (ex multis, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 24/03/2017, Rv. 269898); con la conseguenza che, nel caso di specie, il reato non era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente