Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39824 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce l’inosservanza della legge e la omessa motivazione in relazione all’errata rilevazione del momento consumativo del reato di occultamento di scritture contabili, di cui all’art. 10 d.lgs. 74 del 2000, nel dell’avvenuto accertamento e, quindi, con riguardo all’omessa dichiarazione di intervenu prescrizione – è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza, in quant l’asserzione difensiva si pone in contrasto con l’interpretazione consolidata fornita giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 7 è delineato come reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021), sicché la Corte territoriale ha correttamente individuato il momen consumativo del reato in esame nel 12 gennaio 2012, quando gli inquirenti portarono a termine l’accertamento, e, a quella data, era già in vigore l’art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.