Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME C.U.I. NUMERO_DOCUMENTO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ysLit-err t r6blico Ministero – , in persona def Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 06/07/2022, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado e condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs.74/2000, per aver, nell rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redd e sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l’evasione a terzi, occultato o distrutto o in parte le scritture contabili e i documenti societari di cui è obbligatoria la conservaz modo da non consentirne la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari della società.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente riproduce la seconda parte del p motivo di appello, con la quale si argomentava la carenza dell’elemento oggettivo del reato relazione ad un ulteriore profilo. Il ricorrente rappresenta di non aver mai ricev documentazione contabile della società, di cui era stato da pochissimo tempo nominato rappresentante legale, appena poco prima della richiesta di esibizione della documentazione contabile. Anche dalle dichiarazioni rese dalla precedente amministratrice della socie COGNOME NOMENOME NOME che in data 23/07/2012, giorno in cui è stata effettuata innanzi al no la cessione RAGIONE_SOCIALE quote societarie di cui ella era proprietaria, la donna si era limitata a cons una cartella senza aver cognizione del suo contenuto. In ogni caso, evidenzia il ricorrente c trasferimento del possesso della documentazione sarebbe avvenuto appena qualche giorno dopo
che la COGNOME NOME, in data 12/07/2012, all’epoca amministratrice della società, av ricevuto l’invito formale a comparire innanzi all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe; è inoltre singolare c verbale del 03/04/2012 dell’assemblea straordinaria in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALE dimissioni di NOME COGNOME, il ricorrente veniva nominato quale amministratore di diritto, sia stato depo presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese dopo un certo lasso di tempo, solo in data 17/07/2012, e s successivamente alla notifica dell’invito formale a comparire da parte dell’RAGIONE_SOCIALE indirizzataisbrf~ alla COGNOME. E’, dunque, evidente che l’imputato sia stato nom quale amministratore di diritto della società al solo scopo di scaricare su un ignaro c espiatorio le responsabilità concernenti la gestione societaria, rimasta effettivamente in cap precedente amministratore di diritto. L’imputato, quale mera testa di legno, pur essendo consapevolmente prestato a ricoprire il ruolo di amministratore sotto il profilo solamente forma non aveva mai ricevuto la documentazione contabile, non aveva consapevolezza della illegalità della gestione societaria, né perseguiva alcuna finalità evasiva, ma semplicemente aveva assunto l’incarico mosso dall’esigenza di trovare un’occupazione lavorativa retribuita che gli stata prospettata dal commercialista della società. Evidenzia, quindi, il ricorrente che n configura neppure sotto questo profilo né l’elemento oggettivo del reato né quello soggettivo.
In punto di elemento soggettivo del reato, inoltre, rappresenta il ricorrente che il giu a quo, con motivazione viziata e affetta da errore materiale per le ragioni che verranno megl esposte nell’esposizione della memoria difensiva prodotta in sede di legittimità con la quale so stati ulteriormente illustrati e argomentati i motivi di ricorso, ha fatto riferimento alla del ricorrente a reiterare condotte delittuose “di analoga natura” sebbene il ricorrente no gravato da ECCSSUM precedente penale specifico.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata concessione de circostanze attenuanti generiche e deduce vizio della motivazione in ordine al trattamen sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta successiva al reato, d modalità con cui ha ricevuto l’incarico di amministratore di diritto della società, RAGIONE_SOCIALE dichi etero accusatorie mosse nei confronti del commercialista della società, di cui ha fornito le es generalità, del fatto di aver ignorato, fino alla lettura degli atti processuali, l’invito d RAGIONE_SOCIALE di fornire la documentazione e di essersi comunque pentito per l’accaduto. Il giudice, con motivazione illogica, ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circost attenuanti generiche unicamente in ragione dell’interesse economico della condotta e in ragione dei precedenti penali, alcuni dei quali della stessa indole ,a’quello in contestazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore general ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso e rappres che è agli atti acquisito un certificato del Casellario Generale dal quale risulta in modo evi
che l’imputato non ha alcun precedente penale in materia tributaria. Il NOME non ha ma riportato condanne per reati previsti dal D.L.vo 74/2000 e pertanto, la Corte territoriale h interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e n.7 del 11.4.2018, presenti sul certific Casellario Giudiziale n. 3343/2022/R, acquisito al fascicolo del dibattimento, entrambe relat alla sospensione del presente procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per essere originariamente l’imputato irreperibile. Infine, evidenzia tale errore di lettura ha inficiato la logicità di tutta la motivazione della sentenza di grado in ordine al primo motivo di appello ed al convincimento circa la sussistenza dell’elemen soggettivo del reato, in ordine al secondo motivo di appello ed al diniego della concessione de circostanze attenuanti generiche e, infine, anche con riferimento al rigetto del terzo moti appello, teso al riconoscimento dell’esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pe motivazione del giudice si fonda erroneamente, in ordine a tali tre profili, sulla prese precedenti penali dell’imputato di natura specifica che sono in realtà inesistenti. Pertanto, i per l’annullamento della sentenza impugnata per travisamento dell’elemento dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto entra attinenti al profilo della responsabilità, esulano dal novero RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in s legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto rise cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di so la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità de di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, e se abbiano esattamente applicato le regole de logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determin conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Si evidenzia inoltre che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’integrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluir in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 269 8/05/2003), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado ha dato atto che la documentazion contabile prescritta dalla legge è stata effettivamente istituita dalla società, in quanto l di acquisto e di vendita sono state dagli organi accertatori dell’amministrazione finanz GLYPH 3
acquisite aliunde, è stato depositato solo il bilancio abbreviato e le dichiarazioni dei redditi gli anni di imposta 2008 e 2009.
In ordine alla riconducibilità della condotta al COGNOME, il giudice di primo gr evidenziato che agli atti è stato acquisto sia il verbale di assemblea ordinaria in cui è deliberata la nomina del ricorrente quale rappresentante legale della società, sia il verba consegna della documentazione societaria del 03/04/2012, su cui è apposta la firma del COGNOME, la cui autenticità dal ricorrente non è stata contestata.
Il giudice di primo grado ha altresì evidenziato che innanzi al AVV_NOTAIO, il 23/07/20 COGNOME, precedente rappresentante legale dell’ente, ha ceduto al ricorrente la quot partecipazione sociale corrispondente all’intero capitale sociale, e che il Ciubotar sottoscritto, alla presenza del AVV_NOTAIO, l’atto di cessione. In quella occasione la COGNOME dichiarato di aver consegnato una cartellina contente alcuni documenti della società.
Ne segue che l’imputato, accettando l’incarico di amministratore, era gravato dagli obblig imposti dalla legge, compreso quello di verificare la corretta tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contab aveva ricevuto, nonché di preoccuparsi della completa conservazione della documentazione relativa alle operazioni economiche effettuate dalla società. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha sul rilevato che il ricorrente, malgrado sia stato invitato per ben due volte a comparire, con no effettuata presso il domicilio dichiarato, non ha mai prodotto la documentazione contabile c aveva l’obbligo di custodire, rendendosi fin da subito irreperibile.
Con sentenza di conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni del giudice di primo grado, la Corte territor ha affermato la responsabilità del NOME a titolo di concorso morale nel reato, commess con altri soggetti, essendosi egli prestato consapevolmente e dietro retribuzione, a svolger ruolo di amministratore puramente formale della società, senza svolgere le facoltà e i dov inerenti a tale ruolo, e rendendo così possibile ai gestori di fatto della società, la reali nei reati fiscali. Sotto il profilo soggettivo, la Corte d’appello ha pertanto fatto buon dei principi giurisprudenziali secondo cui il dolo specifico richiesto per integrare il contestazione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi al volontà di realizzare l’evento tipico, è compatibile con il dolo eventuale, ravvi nell’accettazione del rischio che terzi possano mettere in atto la condotta contestat distruzione o di occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (Sez.3, n. 52411 del 19/06/20 Rv. 274104).
Trattasi di motivazione del tutto congrua, anche al fine di dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le si è affermata la configurazione del reato sotto il profilo oggettivo. Si osserva, peralt l’omesso esame di uno dei profili illustrati dal ricorrente non dà luogo a un difetto di motiv rilevante, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., né determina l’incompletezza della motivazio della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impi della motivazione. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principi secondo il quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specifica analisi
di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione glo di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincime dimostrando che ogni elemento decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv 250900). Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve dunque prendere in esam tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle rite essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di non menzionate.
Del resto, neanche il ricorrente assume di non aver né distrutto né occultato documentazione che ha ricevuto in consegna, limitandosi ad asserire di non aver ricevuto la documentazione e di non aver avuto mai cognizione della richiesta di esibizione da parte dell’amministrazione finanziaria. Asserti in ordine ai quali i giudici di merito, come appena ULA. 11″I’ l evidenziatoongruamente motivato.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è, dunque, enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le dedu difensive in ordine all’affermazione della responsabilità, ed è pervenuta alle proprie conclus attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddi ,1·2,9′ o di manifesta illogicità e perciorrnsindacabili in questa sede.
2.In ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, si osserva ch anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid Inoltre, ai fini dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 cod. pen., ma non è necessario fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha intes riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti pe dell’imputato, indice concreto della sua personalità – in mancanza di specifiche censure richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all’esame di altre circos di fatto inerenti ai suddetti parametri – adempie all’obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998 ) Rv. 209443).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali a ca dell’imputato, dai quali ha inferito la tendenza a sostenersi economicamente dall’atti delittuosa.
Con memoria difensiva successivamente depositata, il ricorrente evidenzia che dal casellario in atti, risulta che l’imputato non ha alcun precedente penale in materia tribut che, pertanto, la Corte territoriale ha mal interpretato le iscrizioni n.4 del 24.2.2016 e 11.4.2018, presenti sul certificato del Casellario Giudiziale n. NUMERO_DOCUMENTO, acquisito al fas del dibattimento, entrambe relative alla sospensione del presente procedimento ex art. 42 quater cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per essere originariamente l’imput irreperibile.
Al riguardo, è fondato il rilievo formulato dal ricorrente secondo cui egli non ha r precedenti specifici, in quanto dal NUMERO_DOCUMENTO Casellarío~ soltanto il procedime corso in materia tributaria. Tuttavia, si precisa, che agli effetti della legge pena considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizio legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei moti li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (art. 101 c pen.). La giurisprudenza di legittimità ha quindi precisato che sono “reati della stessa in ai sensi dell’art. 101 cod. pen., quelli che violano una medesima disposizione di legge e an quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati – caratteri fond comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 – 06; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 26080). Dall’esame del casellario NOME che il ricorrente ha precedenti relativi a rea ricettazione, insolvenza fraudolenta, reati che presentano tratti fondamentali comuni con que in contestazione, in quanto determinati da motivi di lucro, posto che, come ammesso da ricorrente e richiamato dalla Corte territoriale, l’imputato ha realizzato la condotta de per ragioni economiche, ossia per mantenersi economicamente. Ne segue che anche sotto questo profilo la motivazione del giudice a quo deve ritenersi congrua ed esente da vizi. Onde non può ritenersi che l’affermazione del giudice a quo, secondo cui l’imputato è gravato da precedenti specifici, è erronea. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La doglianza relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all 131 bis cod. pen. è eterogenea in quanto contenuta solo nei motivi aggiunti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso all’udienza del 10 novembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente