Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3449 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3449 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 16 aprile 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 4 ottobre 2023, che aveva condanNOME NOME alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 10 D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, deducendo un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sia limitata a riprendere in maniera acritica le conclusioni cui è giunta la Guardia RAGIONE_SOCIALE senza quindi offrire un autonomo iter logico-giuridico alla base del giudizio di colpevolezza.
La difesa ritiene, altresì, che sia stata erroneamente ritenuta integrata la fattispecie di reato contestata sulla base di una condotta meramente omissiva e, comunque, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE gl riuscita ad accertare il reddito ed il volume di affari della società – e in assenza dell’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
L’unico motivo di ricorso risulta generico in quanto si limita a riproporre in termini meramente reiterativi gli argomenti già svolti e vagliati in sede di gravame omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale, che si sottrae a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.
In essa, infatti, si dà atto che COGNOME non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato n. 35 fatture dalle tre società destinatarie con le quali la società amministrata dal COGNOME aveva intrattenuto rapporti, non avendole questi consegnate nonostante esplicita richiesta; cosicché, la loro sottrazione, occultamento o distruzione non consentiva la ricostruzione dei redditi o del volume di affare.
La circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia riuscita ad accertare il reddito ed i volumi di affari della RAGIONE_SOCIALE è priva di fondamento atteso che, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della
documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365).
La doglianza in ordine al difetto dell’elemento soggettivo trascura che il Collegio del gravame ha motivato, in maniera non manifestamente illogica, la sussistenza del dolo specifico di evasione avuto riguardo alla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE (di cui COGNOME era legale rappresentante) risultava operatore sconosciuto al fisco e alla entità dell’evasione accertata dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, anche in via induttiva stante i numerosi “salti” nella numerazione progressiva RAGIONE_SOCIALE fatture (non consegnate dal ricorrente ma rinvenute presso le società destinatarie).
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 12/12/2025