Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1776 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1776 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Biella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 14/04/2025 dalla Corte d’Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/04/2025, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 29/09/2023, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Si censura la sentenza per non aver considerato l’assenza di prove in ordine alla esistenza di una documentazione contabile assenta mente distrutta od occultata (ben potendo le fatture essere state create in un unico esemplare), potendosi eventualmente considerare la diversa ipotesi di una omessa tenuta delle scritture. Si deduce inoltre il difetto di motivazione circa la ritenuta configurabilità dell’occultamento piuttosto che della distruzione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta impossibilità di ricostruire il volume di affari della società. Si censura la sentenza per non aver considerato che, dallo stesso teste di accusa, non era emersa la sussistenza di un significativo intralcio all’attività di verifica per effetto del manc rinvenimento delle fatture.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di considerare il ricorrente l’amministratore di fatto della società. censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente, a tal fine, quanto dichiarato da un campione di clienti, dalla segretaria e da un dipendente del punto vendita.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si censura la motivazione della sentenza per non avere la Corte considerato, ai fini del dolo specifico, che l’omessa esibizione aveva riguardato anche la documentazione relativa ai costi, che avrebbe consentito un abbattimento dell’imponibile.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione della tipologia di apporto concorsuale asseritamente riconducibile al COGNOME.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. all’ipotesi di distrazione, la cui pena editta risultava compatibile, ratione temporis, con il predetto istituto.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Si censura la motivazione della Corte d’Appello, ricondotta ad una mera clausola di stile.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, per l’infondatezza delle censure dedotte alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica ai rilievi del P.G., con particolare riguardo alla mancata considerazione dell’insussistenza di prove dell’avvenuta sottrazione agli obblighi impositivi, ed al diniego di sostituzione della pena detentiva anche in considerazione dell’unico precedente di data non recente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
2. E’ opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).
In tale cornice ermeneutica, deve osservarsi che le doglianze difensive, oltre a presentare connotazioni meramente reiterative di quelle già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, si risolvono in censure del merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di primo e di secondo grado, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è peraltro, in questa sede, del tutto precluso.
3.1. In particolare, risulta reiterativo e manifestamente infondato il rilievo concernente la stessa configurabilità del reato di occultamento della documentazione contabile relativa alla RAGIONE_SOCIALE Deve qui richiamarsi l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la condotta del reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01, la quale, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, relativa alla contestazione dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, ha ritenuto che detta contestazione concernesse in via
principale l’occultamento, osservando in particolare che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione. In senso pienamente conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 39930 del 16/09/2025, COGNOME).
In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che la sussistenza dell’occultamento è stata affermata dai giudici di merito, tutt’altro che illogicamente, sulla base delle dichiarazioni de commercialista (che aveva dismesso il mandato a partire dal 2018 ma era ancora in possesso di un brogliaccio relativo all’IVA acquisti e vendite per gli anni 2016/2017), del rinvenimento di alcune fatture di acquisto relative al 2016, nonché delle risultanze degli accertamenti presso lo “spesometro integrato” (che aveva consentito l’individuazione di circa 200 clienti e l’emissione, presso alcuni di essi, delle fatture per cui è causa).
A fronte di tale univoco quadro, appare del tutto inconsistente – oltre che reiterativo – il rilievo difensivo, dai contorni marcatamente congetturali, secondo cui era possibile che le fatture fossero state emesse in unico esemplare (cfr. sul punto, tra le altre, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, COGNOME, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell’atto di uno dei due esemplari in cui dev’essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento»).
3.2. Infondato, oltre che reiterativo, è anche l’altro rilievo formulato i relazione all’elemento oggettivo del reato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione (cfr. pag. 7) del principio per cui «in tema di reati tributar l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante da distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante» (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 – 01).
3.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai rilievi mossi in ordine all’attribuzione al COGNOME della qualifica di amministratore di fatto della società, e al ruolo concretamente svolto nella condotta di occultamento. Si è dinanzi, sul punto, ad una “doppia conforme” più che adeguatamente motivata, sulla scorta delle dichiarazioni del tutto univoche della segretaria COGNOME NOME (anche quanto alla estraneità alle vicende societarie dell’anziano amministratore di
diritto), del dipendente COGNOME, del tenutario delle scritture contabili COGNOME; del resto, la necessità di far comparire un prestanome (retribuito con Euro 200 mensili secondo il COGNOME) è stata ragionevolmente ricondotta alla condanna per bancarotta fraudolenta riportata dal COGNOME, ed alla conseguente pena accessoria decennale dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
3.4. Meramente reiterative, e comunque attinenti al merito, risultano altresì le censure in punto di elemento soggettivo, avendo la Corte territoriale motivatamente escluso l’ipotesi di una mera negligenza del COGNOME, alla luce della mancata presentazione non solo delle fatture di cui all’imputazione, ma anche dell’intera documentazione contabile relativa agli anni 2016/2018: documentazione di sicuro esistente, perché la società era stata in quegli anni seguita da un commercialista incaricato della redazione dei bilanci, dell’invio delle dichiarazioni IVA, ecc. (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
3.5. Manifestamente infondato è il motivo concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Come chiarito dallo stesso ricorrente, solo considerando l’ipotesi della distrazione (reato istantaneo) l’istanza avrebbe potuto essere in astratto accoglibile, non operando – ratione temporis – lo sbarramento costituito dalla pena edittale all’epoca vigente.
Si è tuttavia già posto in rilievo, in precedenza (cfr. supra, § 3.1), che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto integrata l’ipotesi dell’occultamento, con conseguente rilievo ostativo – attesa la natura permanente di tale reato, consumatosi con la conclusione dell’accertamento fiscale in data 18/03/2021 dell’inasprimento delle sanzioni edittali medio tempore intervenuto con l’entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). .
3.6. Infondato è altresì il motivo concernente il diniego della sostituzione della pena detentiva.
La Corte d’Appello ha fatto leva sulla già citata condanna per bancarotta fraudolenta, e sulla mancanza di resipiscenza desumibile dalla commissione del reato per cui è causa, della stessa indole del precedente, nonostante nella pregressa occasione fosse stata concessa la sospensione condizionale. Tali elementi hanno indotto la Corte territoriale a ritenere il COGNOME inaffidabile, quanto al rispetto delle prescrizioni correlate all’intervento sostitutivo (cfr. pag della sentenza impugnata).
Anche in questo caso, si è dinanzi ad una valutazione di merito cui certamente il Giudicante era tenuto, ai sensi dell’art. 58, primo comma, ultima parte, I. n. 689 del 1981, e che appare immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 dicembre 2025
Il Consigl