Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39812 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39812 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMBIOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce l’inosservanza della legge e l’omessa motivazione in relazione all’affermazione della pena responsabilità, è inammissibile in quanto generico e fattuale, avendo la Corte territoriale una valutazione di merito non manifestamente illogica, evidenziato che l’imputato gesti un’attività imprenditoriale, sicché è del tutto inverosimile che egli non abbia conservato tr documentale di tale attività e degli incassi percepiti – relativi, peraltro, a ben quattro di imposta -, perciò ritenendo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, l’imputato avesse deliberatamente occultato copia delle fatture emesse, in parte rinvenu presso i clienti, proprio per rendere più difficoltoso l’accertamento del volume d’affari e, dell’entità del debito tributario;
considerato che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e di omes motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto n manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena in relazione precedenti penali, anche specifici, di cui è gravato l’imputato, nei cui confronti, per stata emessa anche una misura di prevenzione personale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.