Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5172  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AMANTEA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AMANTEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleiia
O gg i.
-6 rEg, 324
RITENUTO IN FATTO
 Con la sentenza del 26 settembre 2019 il Tribunale di Paola ha condannato NOME COGNOME per i reati ex artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di di reclusione; ha condannato NOME COGNOME per il delitto ex art. 10 d.lgs. n. 2000 alla pena di un anno di reclusione.
Con la sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, i parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dove procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 7 2000 perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reat art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in un anno di reclusione; ha confermato la cond inflitta a NOME COGNOME.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore deg imputati.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 10 d.l 74 del 2000: la norma, punendo l’occultamento o la distruzione dei document contabili, presupporrebbe l’istituzione delle scritture contabili e non puni invece, l’ipotesi dell’omessa tenuta delle scritture, che costituisce un amministrativo. Risulterebbe dagli atti che il ricorrente NOME COGNOME n avrebbe mai istituito le scritture contabili. Si deduce, altresì, la manc motivazione sugli elementi di prova o indiziari che avrebbero permes l’accertamento della responsabilità di NOME.
2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione di NOME COGNOME, deduce il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione della pen Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il minimo edittale del r ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sia di un anno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con cui si deducono í vizi di violazione di legge e motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 10 digs. n. 74 del 2 manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono che la condotta loro contest concretizzerebbe solo l’omissione nella tenuta delle scritture contabili, idon integrare l’illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
1.1. L’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce due condotte alternativ loro: la distruzione o l’occultamento, totale o parziale, dei documenti conta dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La distruzione si realizza l’eliminazione «fisica» della documentazione o mediante cancellature o abrasion
L’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità de documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediant nascondimento materiale del documento.
Le due condotte attive, alternative, devono essere tali da non consentir ricostruzione dei redditi o del volume di affari, circostanza che rappresent elemento costitutivo del reato e non una condizione di punibilità.
1.2. Orbene, la condotta per la quale è intervenuta la condanna non si rifer solo ai libri contabili ed ai registri, ma alle fatture emesse per ope inesistenti, alla documentazione acquisita aliunde dalla Guardia di Finanza per accertare i redditi non dichiarati e gli elementi attivi non dichiara documentazione relativa ai pagamenti ricevuti ed effettuati.
Si tratta di documentazione, dunque, gìà esistente ma che gli imputati hann occultato per impedire la ricostruzione del reddito.
1.3.1 documenti, attestanti le operazioni di incasso ed i pagamenti, le fat così come i contratti e le lettere commerciali, quelli in base ai quali è po individuare le componenti positive del reddito, rientrano tra la documentazione conservare ex art. 2220 cod. civ. e 22 d.P.R. n. 600 del 1973.
A norma dell’art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973, Disposizioni comuni in materi di accertamento delle imposte sui redditi, «Fino allo stesso termine di c precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le co lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse».
L’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, Istituzione e discipl dell’imposta sul valore aggiunto, prevede che «I registri, i bollettari, gli sc i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti prev presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
1.4. Va ribadito il principio per cui l’impossibilità di ricostruire il redd volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documen contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (in motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere esclus per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservat dallo stesso imprenditore; cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, COGNOME, Rv. 274 – 02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365 – 01).
Il secondo motivo, relativo alla posizione di NOME COGNOME, è fondato.
2.1. La Corte di appello ha indicato in sentenza di volere applicare il mini edittale del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha individuato nella p un anno e sei mesi di reclusione.
Però, il reato risulta essersi consumato con il processo verbale constatazione del 20 agosto 2013.
Nel testo in vigore dal 1 aprile 2000 al 21 ottobre 2015, l’art. 10 d.lgs. del 2000 prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.
2.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio inflitto a NOME COGNOME, che può essere rideterminato ex art. 620 cod. proc. pen. dalla Corte di cassazione, richiedendo valutazioni di merito.
Il minimo della pena di 6 mesi di reclusione deve, infatti, essere ridotto d terzo, come deciso dalla Corte territoriale; si giunge alla pena finale di 4 me reclusione.
2.3. Le pene accessorie ex art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 2000, devono essere determinate, rispettivamente, nel minimo di 6 mesi (l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) anno (l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l’interdiz dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria).
Vanno confermate le pene accessorie già disposte dell’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione del sentenza a norma dell’articolo 36 cod. pen.
Va rilevato che già in primo grado il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena e delle pene accessorie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, limitatamente al trattamento sanzìonatorio, rideterminando la pena in 4 mesi reclusione e la durata delle pene accessorie temporanee di cui all’art. 12 d. 74/2000 nel minimo di legge.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 21/12/2023.