Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i z, COGNOME NOME e per casp,zione ayyerso i la sentenza in epigrafe indicata, con la quale bvt itx42 , ZALL-k.te ‘A–41. 5~4 , < 14 -,41 -evit4 al.^ J ' V-04 5 la Corte di appello di Anco a lo ha condanNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato all'art. 10 D.Lvo 74/2000, perché nella qualità di amministratore e socio della società RAGIONE_SOCIALE, aveva distrutto o occultato documenti contaoili (fatture at passive) relativi al 2012, 2013, 3014, 2015 e 2016. Il NOMEente deduce, con unico motivo ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione d responsabilità, essendo la società inattiva quando egli assunse la qualifica rappresentante lega e rappresentando comunque di aver ricoperto la carica solo formalmente, essendo il padre, NOME NOME, l'amministratore di fatto della società.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabil tà, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, a seguito dei contro effettuati per il tramite del sistema GLIFO, emerso che la società in quest one aveva emesso delle fatture di importi superiore a euro 358.000,000 che erano state annpt m ate nei libri contabili it,c.' con iki delle controparti e che né il NOMEente né suo padre tUravevano esibito GLYPH ,i;u4b3 delle suddette fatture, ostacolando così la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari della società. La ha richiamato quanto affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva escluso che i NOMEente, quale rappresentante legale della società, nell’esercizio dei pcteri di contr vigilanza, considerato lo stretto rapporto di parentela esistente con il gestore di fatto società, non potesse avere consapevolezza della emissione di così numerosi documenti contabili, per di più, di tale ingente importo complessivo, precisando altresì il giudice che non ha nessuna rilevanza la oggettiva o soggettiva inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti ai fini della configurazione della fattispecie contestata, nonchè la asserita in della società, così come le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dal padre del NOMEente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del NOMEente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente