Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40503 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40503 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorso. Il difensore presente, AVV_NOTAIO, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 gennaio 2022 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ferrara del 24 novembre 2020, concessa a COGNOME NOME la sospensione condizionale della pena, è stata confermata la condanna ad anni 1 di reclusione relativamente al reato di cui all’art. 10, d. Igs. 74 del 2000 perché al fine di evadere l’imposta sui redditi o sul valore aggiunto occultava o comunque distruggeva i documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ed in particolare la seguente fattura emessa: n. 47 del 29/11/2013 dell’importo di euro 2.969,46 (accertato l’11 gennaio 2018).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, dis.iip. att., cod. proc. pen.
1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il giudice d’appello ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado senza un’analisi dei motivi di impugnazione; ha travisato il risultato della testimonianza di COGNOME, che non ha riferito dell’occultamento o della distruzione delle scritture contabili da parte del ricorrente. Il teste riferi invece, che l’imputato esibiva tutto quello che era in suo possesso. Per la configurabilità del reato è necessario un comportamento commissivo con un evento di danno, quantomeno con una difficoltà della ricostruzione del volume d’affari. Nessuna difficoltà hanno avuto gli accertatori nel ricostruire il volume di affari della ditta del ricorrente.
Mancava un’unica fattura di importo molto basso.
2. Mancanza della motivazione, relativamente al secondo motivo dell’appello.
Il secondo motivo dell’appello riguardava l’elemento soggettivo del reato e lo stesso non è stato assolutamente affrontato dalla Corte di appello; sussiste, pertanto, la mancanza assoluta della motivazione su un motivo di impugnazione.
2. 3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sul secondo motivo d’appello, sul dolo specifico, la sentenza si è limitata a ritenere che basta la sola prova della produzione del reddito per ritenere provato il dolo d’evasione.
Tuttavia, pur a fronte della produzione di un reddito, il dolo specifico, del reato di cui all’art. 10 d. Igs. 74 del 2000, deve essere provato dall’accusa, e non può presumersi dalla sola produzione di un reddito. Infatti, se non ci fosse reddito sarebbe impossibile un’evasione delle imposte.
Del resto, il volume di affari del ricorrente è stato ricostruito solo con la documentazione consegnata al momento della verifica.
4. Mancanza della motivazione in relazione al terzo motivo dell’appello. Il secondo motivo dell’appello riguardava solo il dolo specifico del reato, mentre il terzo motivo riguardava la particolare tenuità del fatto. Sul secondo motivo manca qualsiasi motivazione nella sentenza impugnata.
5. Mancanza della motivazione sulla particolare tenuità del fatto. La Corte di appello non motiva sulla particolare tenuità del fatto, in quanto si limita ad affermare che non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
La motivazione è solo apparente, non è stato esplicitato nessun elemento di valutazione. Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la Corte di appello ha concesso la sospensione condizionale della pena proprio per la non particolare gravità del fatto e per la presenza di un solo, remoto, precedente penale.
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, motivo sull’elemento soggettivo non risulta proposto in sede di appello.
La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, in relazione all’assenza della documentazione fiscale della ditta individuale, al momento del controllo della Guardia di Finanza.
La sentenza unifica i motivi di ricorso sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato in una sola valutazione (erra nell’indicare i motivi dell’appello, ma ciò non ha inciso sulla sua valutazione avendo motivato su tutti i motivi d’appello); la sentenza, infatti, valuta anche l’elemento soggettivo, il dolo specifico, e con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede rileva la sussistenza del dolo d’evasione.
Infatti, “In tema di reati tributari, il delitto di occultament distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del d. Igs n. 74 de 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni ; e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente” (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018 – dep. 11/10/2018, NOME, Rv. 27469702).
Basta, GLYPH quindi, GLYPH anche GLYPH la GLYPH temporanea GLYPH indisponibilità GLYPH della documentazione per la consumazione del reato. Nel caso in giudizio le decisioni di merito evidenziano l’assenza della fattura indicata nell’imputazione.
Il ricorrente prospetta il travisamento della deposizione del teste COGNOME, tuttavia nessuna denuncia di travisamento è stata denunciata con l’appello e risulta, pertanto, precluso in sede di legittimità: ” travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato” (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 – dep. 24/11/2014, COGNOME, Rv. 26143801).
Sul dolo specifico si deve rilevare che la sentenza applica in maniera corretta la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione richiamando la produzione del reddito quale interesse all’evasione con l’occultamento delle fatture: “In tema di reati tributari, l’accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all’art. 10 de d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale” (Sez. 3 – , Sentenza n. 51836 del 03/10/2018 Ud. (dep. 16/11/2018 ) Rv. 274110 GLYPH 01; vedi anche Sez. 7 – , Ordinanza n. 9439 del 06/12/2019 Cc. (idep. 10/03/2020 ) Rv. 278872 – 01).
Sulla particolare tenuità del fatto la decisione rileva l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi in relazione alla ritenuta non minima gravità del fatto, ex art. 133 cod. pen. con riguardo alle concrete modalità della condotta e all’importante volume di affari della ditta individuale nel periodo in valutazione.
Si tratta, comunque, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/06/2023