Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39815 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce l’inosservanza di legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74 d 2000, rispetto alla contabilità dell’anno di imposta 2012, nonostante il ricorrente abbia iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore della società solo dal gennaio 2014 e irrogando la pena per il reato prevista dalla normativa dell’anno 2015 – è inammissibile, perché le censure sollevate sono state adeguatamente esaminate con puntuale motivazione dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che l’imputato – il quale ricopriva il ruolo di amministratore della società sino al momento dell’accertamento, momento consumativo del reato non ha consegNOME la documentazione necessaria a ricostruire il volume di affari, il che integra il reato in esame, posto che il mancato rinvenimento della documentazione contabile precedente alla nomina del nuovo amministratore è imputabile a costui per non aver verificato la regolare tenuta della medesima sino al momento della sua investitura.
Quanto, poi, al trattamento sanzioNOMErio, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che, avendo il delitto di occultamento di documenti contabili natura di reato permanente, che si protrae, quindi, sino al momento dell’accertamento fiscale, la cornice edittale applicabile era, appunto, quella vigente al momento dell’accertamento, avvenuto il 29 giugno 2016;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.