Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9538 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 maggio 2025, con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, in relazione al reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l’occultamento e la distruzione di parte della contabilità dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” di cui era obbligatoria la conservazione, e in particolare fatture emesse dai propri clienti, a scopo di evasione fiscale;
che, con un primo motivo, si denuncia la violazione della legge processuale e, in particolare, dell’art. 415-bis cod. proc. pen., per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, da cui sarebbe derivata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, che non potrebbe dirsi sanata con la successiva comparizione dell’imputato in giudizio, come ha sostenuto invece la Corte d’appello, in violazione del principio secondo cui tale comparizione non sana le nullità di atti non previsti dall’art. 184 cod. proc. pen.;
che, con un secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo il giudice del merito ritenuto sussistente il reato anche in assenza: 1) dei presupposti, poiché al giudice è stato comunque possibile ricostruire il volume di affari dell’impresa attraverso la documentazione bancaria e lo spesometro, per cui il reato andrebbe escluso in base ai principi dalla giurisprudenza di legittimità, che ritengono insussistente la fattispecie nel caso in cui sia possibile ricostruire aliunde il risultato economico delle operazioni; 2) della condotta, non avendo il ricorrente potuto reperire le scritture contabili per l’impossibilità di accedere alla casa della madre, ove la documentazione era conservata successivamente al decesso di quest’ultima; 3) dell’elemento soggettivo, non potendosi evincere il dolo specifico di evasione, tenuto conto della condotta collaborativa e delle spiegazioni fornite, relative all’impossibilità di accedere all’immobile; 4) di verbali di accertamento e di formalità relative alla richiesta delle produzioni documentali, essendo stato il ricorrente chiamato a fornire spiegazioni in modo solamente informale;
che, con un terzo motivo, si lamenta l’illogicità della motivazione, che ritiene impossibile ricostruire il volume d’affari dell’impresa, anche se poi questo è stato ricostruito dalla Guardia di Finanza, grazie allo spesometro, all’incrocio di fatture esibite dal ricorrente e dalle società clienti;
che si denuncia il fatto che la sentenza affermi l’incompletezza della documentazione fornita dal ricorrente, senza individuare le fatture mancanti, e senza specificare in che modo fosse impossibile la ricostruzione;
che la difesa lamenta, in particolare, che non sia stata valutata adeguatamente la giustificazione del ricorrente di non poter accedere all’immobile ove era conservata la documentazione.
Considerato che il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi e comunque, manifestamente infondato;
che il giudice del merito ha correttamente richiamato i principi interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui la partecipazione personale dell’imputato all’udienza preliminare senza che sollevi alcuna eccezione determina la sanatoria della nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sens dell’art. 184, cod. proc. pen., avendo questi dimostrato di accettare gli effetti dell’atto e di rinunciare ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 415-bis cod proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 41397 del 16/09/2014, Rv. 260693) – poiché il ricorrente si era costituito in giudizio senza far valere la relativa eccezione.
Considerato che il secondo ed il terzo motivo non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
che i giudici di primo e secondo grado hanno motivato in ordine all’integrazione del reato, rilevando l’incompletezza della documentazione, facendo con ciò riferimento alle fatture che avrebbero dovuto essere conservate in relazione alle annualità sottoposte a verifica e che sono state rintracciate mediante la consultazione dello spesometro e attraverso i questionari inviati a soggetti terzi che risultavano dalla stessa banca dati;
che, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell’atto di uno dei due esemplari in cui deve essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, induce a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare adesso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (ex multis, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, Rv. 287392);
che, la Corte ha motivato in ordine alla mancata produzione delle fatture, argomentando che questa non risultava ascrivibile a fattori indipendenti dalla volontà dell’imputato e ritenendo che fosse qualificabile come un vero e proprio occultamento, dal momento che la circostanza dell’inaccessibilità all’immobile della madre defunta – in sé intrinsecamente inverosimile e poi genericamente richiamata anche con il ricorso per cassazione – era ritenuta priva di qualsiasi riscontro e, inoltre, priva di valenza realmente impeditiva, atteso che – anche a
seguire la vaga prospettazione difensiva – la parte non aveva dedotto di essersi attivata per richiedere la presunta documentazione agli occupanti dell’immobile, né aveva chiesto di intervenisse l’autorità giudiziaria;
che, il giudice del merito ha ritenuto irrilevante che gli inviti a esibire l documentazione fossero stati effettuati telefonicamente e non attraverso un formale invito scritto, essendo stata imposta tale prassi dall’assenza di un recapito del ricorrente;
che comunque l’invito è risultato idoneo a raggiungere lo scopo, anche perché il ricorrente aveva potuto usufruire di successivi incontri con i verbalizzanti, concessi proprio per agevolarlo nell’esibizione della documentazione;
che tale argomentazione appare capace di spiegare logicamente la realizzazione del fatto tipico, mentre, per contro, il ricorso prospetta un’alternativa ricostruzione dei fatti che non si confronta con quanto affermato dei giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilP i n ricorsa e condanna COGNOME ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.