Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39809 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce, con un p motivo, l’inosservanza della legge processuale in relazione alla valutazione del compend probatorio posto ad oggetto del giudizio di conferma della responsabilità per il delitto all’art. 10 d.lgs. 74 del 2000, e, con un secondo motivo, il vizio di manifesta illogic motivazione riguardo al profilo dell’elemento oggettivo del reato ascritto – è inammissi perché le censure difensive contengono argomentazioni fattuali volte ad ottenere un rivalutazione nel merito delle fonti probatorie e, comunque, non si confrontano con motivazione della Corte territoriale, la quale, a fronte della mancata esibizione delle sc contabili agli inquirenti e del mancato rinvenimento delle stesse durante gli accertamenti confermato il giudizio di responsabilità con una motivazione logico-argomentatíva esente d vizi; in particolare, la Corte di merito ha rigettato la prospettazione difensiva, seco all’epoca dei fatti le fatture dovevano essere emesse in modo cartaceo e che il commercialis non ne fosse in possesso perché distante dal luogo in cui il ricorrente aveva la sede legale d sua attività, evidenziando, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che impediva al ricorrente di inviarle a mezzo mali o posta ovvero di allegarle nel corso dell’istruttoria, il che non è avvenuto;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.