Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26900 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Modena il 28-09-1970, avverso l’ordinanza del 11-10-2024 del G.I.P. del Tribunale di Modena; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto per
Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso l’ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 ottobre 2024, il G.I.P. del Tribunale di Modena, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento a carico di NOME COGNOME, indagato in ordine al reato di cui all’art. 29, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, asseritamente commesso il 21 dicembre 2022 in Castelnuovo Rangone. Contestualmente, il G.I.P. dichiarava i nammissibile l’opposizione all’archiviazione formulata nell’interesse di COGNOME, il quale aveva chiesto di essere ammesso all’obla zione, avendo il G.I.P. rimarcato, in senso ostativo, il mancato esercizio dell’azione penale da parte del P.M., abdicato a favore della richiesta di archiviazione.
Avverso la decisione del G.I.P. emiliano, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la violazione degli art. 411 cod. proc. pen., 141 disp. att. cod. proc. pen. e 162 cod. pen., osservando che, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, il procedimento di oblazione non presuppone il necessario esercizio dell’azione penale, potendo essere intrapreso anche nel corso delle indagini preliminari, tanto è vero che, in altro procedimento, il medesimo giudice ha ammesso la persona sottoposta alle indagini all ‘ oblazione, proprio a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi de ll’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre in primo luogo premettere che l’ art. 411, comma 1 bis , cod. proc. pen. stabilisce che, se l ‘ archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Quest’ultima espressione, come precisato di recente da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 5265 del 08/01/2025, Rv. 287562), rimanda evidentemente a un interesse della parte a ottenere una decisione in senso a lui più favorevole. Se questo appare evidente nell ‘ ipotesi in cui l ‘ interesse è quello di dimostrare l ‘ insussistenza del reato, può tuttavia ravvisarsi egualmente un interesse rilevante e oggetto di tutela laddove la decisione più favorevole che si intende ottenere consenta di evitare l ‘ iscrizione nel casellario giudiziale, quale effetto dell ‘ archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto. Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-
bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell ‘ interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (S.U. n. 38954 del 30/05/2019, Rv. 276463).
Dunque, ben può il ricorrente avere interesse all ‘ accesso a un procedimento che consenta, quale esito definitorio, l ‘ estinzione del reato e non invece l ‘ archiviazione per particolare tenuità del fatto, in ragione degli effetti più favorevoli che sono collegati al primo dei due percorsi descritti. Orbene, tale interesse, nel caso di specie, è senz’altro ravvisabile in capo a Levoni, posto che, con l’opposizione all’archiviazione, l’indagato aveva chiesto di essere ammesso all’oblazione, nella prospettiva, pe r lui più favorevole, finalizzata all’estinzione del reato .
Tanto premesso, deve ritenersi illegittima la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente, avendo il G.I.P. valorizzato al riguardo il mancato esercizio dell’azione penale da parte del P.M., circostanza questa che tuttavia non incide sulla proponibilità della richiesta di oblazione, non essendovi alcuna preclusione normativa rispetto alla possibilità di presentare la domanda di oblazione ad azione penale non ancora esercitata.
In tal senso deve infatti richiamarsi l ‘ art. 141 disp. att. cod. proc. pen., il cui primo comma dispone che, se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari, mentre il secondo comma della medesima norma prevede che il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l ‘ interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all ‘ oblazione e che il pagamento dell ‘ oblazione estingue il reato, desumendosi chiaramente dalla lettura unitaria di tali disposizioni il pacifico riconoscimento della facoltà dell ‘ indagato di chiedere l ‘ oblazione anche prima che l ‘ azione penale sia stata esercitata (sulla possibilità per l ‘ interessato di presentare la domanda di oblazione durante le indagini preliminari e di reiterare la medesima richiesta nella successiva fase dibattimentale, cfr. Sez. 3, n. 12341 del 04/02/2005, Rv. 231067).
Solo per completezza, peraltro, occorre evidenziare che, come documentato dalla difesa, il medesimo G.I.P., in un distinto procedimento penale, nell ‘ ambito del quale era stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. operata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., ha ammesso l’indagato a oblazione, senza eccepire in tal caso il mancato esercizio dell’azione penale e anzi sottolineando, in modo pertinente, che la definizione invocata dalla difesa era più favorevole della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di ModenaUfficio G.I.P., per l’ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29.04.2025