Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2687 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2687 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/06/2025, il GIP del Tribunale di Crotone ammetteva l’indagato all’oblazione.
L’indagato proponeva opposizione ex art. 667 c.p.p. avverso l’ordinanza con cui veniva dichiarato inammissibile l’istanza di incidente di esecuzione relativo alla somma di euro 484,00 asseritamente pagata in eccesso.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento, il quale ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto avverso l’ordinanza che aveva stabilito, ai fini dell’oblazione, l’obbligo di pagamento di una somma di euro 484,00 in eccesso rispetto al limite legale, somma erroneamente determinata dal Gip nell’ambito del proc. pen. n. 286/2025 R.g. Gip in data 20/1/2025, ordinanza scritta in calce alla richiesta e datata 3/7/2025 notificata in pari data via pec.
Il provvedimento di ammissione all’oblazione era erroneo in quanto prevedeva il pagamento di una somma superiore al limite legale.
In data 9 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va rammentato che, nell’ambito dei vizi degli atti, la categoria dell’abnormità Ł sussidiaria e residuale e quindi deve essere intesa restrittivamente onde non violare il
principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
Come hanno piø volte chiarito le Sezioni Unite di questa Corte l’atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163 – 01, in motivazione).
La piø recente Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01, ha ribadito il carattere di eccezionalità della categoria dell’abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterata nella sua formulazione anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen. Ha invero soggiunto che si tratta di una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».
Situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Va inoltre evidenziato che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01) hanno stabilito in principio secondo cui «qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale».
Il principio, stabilito in riferimento alla diminuzione operata erroneamente in abbreviato, trova la sua matrice nella considerazione secondo cui «una determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale» non Ł abnorme (v. Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, COGNOME Maria, Rv. 280946) a meno che non si tratti di pena non prevista dalla legge per specie o quantità, poichØ si verifica in questo caso una mera «determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale».
Si tratta, in sostanza, di provvedimento «sbagliato», ma non «abnorme».
Detto principio, affermato da questa Corte in relazione alla «pena», trova identità di ratio nel caso in esame, in cui l’importo versato dall’istante non ha natura di sanzione penale ma di oblazione amministrativa.
La sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n. 34999 del 29/05/2024, Di, Rv. 286908 – 01) concerneva una ipotesi affatto diversa, in cui la ritenuta abnormità riposava sulla circostanza che il giudice, investito della richiesta di oblazione, aveva applicato l’istituto della continuazione in assenza di apposita contestazione da parte del pubblico ministero, operazione non consentita ove la continuazione non sia contestata nell’editto accusatorio (in motivazione, la Corte ha precisato che l’applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un’unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell’imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l’estinzione e, quindi, l’improcedibilità dell’azione penale).
Coglie nel segno, pertanto, il AVV_NOTAIO generale nell’affermare che l’istanza di restituzione dell’importo della pena pagato con maggiorazione appare, così come presentata, al di fuori del sistema dei rimedi processuali previsti dal codice di rito.
Infatti, deve essere considerato che l’oblazione Ł un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, Ł possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.
Ciò in quanto l’atto di oblazione Ł un negozio giuridico unilaterale (Sez. 3, n. 33409 del 13/04/2023, Rigatti, Rv. 284983 – 01) che, una volta formato o portato ad effetto, non Ł suscettibile di revoca, neanche sotto la forma indiretta dell’impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto in nuce dall’iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell’azione penale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, COGNOME, Rv. 244826 – 01; Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, COGNOME, Rv. 179992 – 01).
Ne consegue che, una volta intervenuta, da parte del giudice, la determinazione dell’importo da versare a titolo di oblazione facoltativa, in accoglimento di un’espressa richiesta dell’imputato (nella specie proposta con opposizione a decreto penale), quest’ultimo, senza dedurre l’esistenza di errori di calcolo, non può piø richiedere – stante l’irrevocabile del negozio processuale posto in essere – una riduzione dell’importo stabilito. (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, COGNOME, Rv. 244826 – 01), ma, esclusivamente, la revoca dell’ordinanza ammissiva fino all’avvenuto pagamento.
Infatti, tenuto conto della «trasformazione» dell’illecito penale in illecito amministrativo (secondo autorevole dottrina il pagamento ha come conseguenza di degradare il reato in semplice torto amministrativo, estinguendone tutte le conseguenze penali), il rimedio giuridico per ottenere la restituzione di una somma erroneamente calcolata e versata in eccesso, rispetto a quella dovuta, consiste in una richiesta di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) che va inoltrata all’ente che ha ricevuto il pagamento. Il rimedio non Ł quindi l’impugnazione della sentenza o il ricorso ad altri istituti processuali penali bensì l’inoltro di una domanda amministrativa di rimborso che attesti l’errore di calcolo. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, il rimedio successivo sarebbe costituito dall’azione civile di ripetizione di indebito innanzi al giudice ordinario.
In ogni caso, una volta intervenuto il pagamento, il ricorso del merito da parte dell’imputato avverso una sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione Ł inammissibile (Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, COGNOME, Rv. 179992 – 01).
Va poi evidenziato che quello disciplinato dall’articolo 667 cod. proc. pen. Ł in ogni caso lo strumento processuale sbagliato, in quanto l’articolo 676 cod. proc. pen., che richiama la procedura di cui all’articolo 667, comma 4, concerne l’ipotesi di estinzione del reato «dopo la condanna», e non anche – come nel caso in esame – di estinzione del reato «prima della condanna» ed anzi in sua vece.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore