Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36345 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura per la durata di 5 anni.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo mo – tivo di ricorso, il vizio di violazione di legge relazione all’art. 6,1. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla no all’interessato, rilevando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato il 2 gennaio 20 alle ore 13,30 e che il Gip ha convalidato il provvedimento il 4 gennaio 2024 alle ore 11,3 senza, dunque, attendere il decorso del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica de provvedimento, previsto al fine di consentire l’esercizio del diritto al contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordin le ragioni di necessità di urgenza che giustificano l’adozione della misura.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta difetto di motivazione in merito alla valutazi di pericolosità dell’interessato, non avendo il giudice di merito fatto cenno ad alcun pr attinente alla condotta posta in essere.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per la quale l’obbligo di presentare sia st prescritto anche in caso di competizioni amichevoli.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullamen senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 de 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per ta ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo,. analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale term per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimib funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, n può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notif all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Se
3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interess l’emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e l conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impiant manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato ‘al ricorren 02/01/2024 alle ore 13,30, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 04/01/2024, alle ore 11,39, dunque, prima del decorso delle 48 ore termine previsto per approntare eventuali difese. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 let cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 02/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 02/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 02/07/2024 il Consigliere estensore
Il Presid nte