Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12407 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a AVELLINO. il 25/10/1993 avverso l’ordinanza del .25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Napoli, con il quale si prescriveva l’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio del Real Forio, anche amichevole, sia in casa che in trasferta, nonché della Nazionale italiana e delle squadre di calcio che militano nei campionati nazionali, per anni cinque.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell’applicazione della misura dell’obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente e in ordine alla valutazione della pericolosità, pur avendo il prevenuto rappresentato le criticità dei profili relativi alla attribuibilità della cond
‘v
ascritta e alla pericolosità del prevenuto, con memoria difensiva inoltrata al questore nella fase del procedimento amministrativo, di cui il giudice non ha fatto alcuna menzione. Specifica altresì che la convalida del provvedimento emesso dal Questore non contiene nessun riferimento né esplicito né implicito all’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Il giudice a quo si è focalizzato unicamente sulla misura amministrativa del divieto di accesso agli impianti sportivi senza dedicare alcun impegno motivazionale in relazione alla prescrizione della misura aggiuntiva limitativa della libertà personale che invece richiede un esplicito onere motivazionale, dovendo il giudice effettuare un controllo di legittimità in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti. Nè è possibile ritenere che sia una motivazione per relazione in quanto è obbligo del giudice della convalida effettuare una autonoma valutazione dei presupposti legittimanti l’adozione della misura limitativa della libertà personale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici del lasso di tempo in cui opera la prescrizione peraltro, non esigua e prossima al massimo edittale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento con rinvio all’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Il ricorso è fondato.
I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazióne ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Si è affermato, al riguardo, che deve essere annullata con rinvio l’ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all’esistenza dei summenzionati presupposti legittimanti l’adozione da parte dell’autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110). Pertanto, conformemente a tale principio giurisprudenziale, il giudice a quo ha l’obbligo di effettuare il controllo di legalità e di sviluppare una idonea motivazione in
ordine a tutti i suddetti presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autori amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma).
1.2.Nel caso in disamina, il giudice di merito si è limitato a rilevare il rispetto d termini previsti per la richiesta del pubblico ministero e il decorso del termine dilatori concesso per le memorie difensive, nonché la tempestività del provvedimento di convalida, e a richiamare, per quanto attiene al controllo sulla attribuibilità della condotta al ricorrente, sulla pericolosità, sull’urgenza e necessità della misura, la C.N.R. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia, affermando, con una formula di mero stile, la necessità di imporre il divieto di accesso ai luoghi e il contestuale obbligo di presentazione imposto, senza in alcun modo supportare il decisum da alcun apparato argomentativo, neppure in ordine alla durata la durata dell’obbligo di presentazione. Trattasi, pertanto, di motivazione carente nei suoi elementi fondamentali ai fini della sussistenza del controllo di legalità demandato al giudice della convalida.
2.L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, con sospensione dell’efficacia dell’obbligo di presentazione. Alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 12.9.2024 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.
Così è deciso, 20/02/2025
GLYPH