Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Lucca il 21/04/1987 avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del GIP presso il Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 202 Procuratore generale ha invocato l’annullamento della impugnata ordinanza limitatamente all’obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo esame al Giud per le indagini preliminari sul punto, con sospensione dell’obbligo di presenta imposto;
· GLYPH lette le conclusioni scritte a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di fid ricorrente, che ha insisto sui motivi di ricorso, invocandone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, delle ore 8,30, il Giudice per le inda preliminari presso il Tribunale di Livorno ha convalidato il provvedimento con c il Questore della città, con provvedimento del 19 dicembre 2024, aveva dispos a carico di COGNOME «il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competi di basket, ufficiali ed amichevoli, relative a campionati e tornei nazi professionistici e dilettantistici, disputate dalle squadre regolarmente iscr FIB e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di baske verranno disputate in Italia e negli altri Stati appartenenti all’UE, a trasmessi in diretta su maxi schermi, per la durata di anni 8 (otto) a dec dalla data di notifica del presente provvedimento, periodo ritenuto congruo ai s della vigente normativa della luce della gravità dei fatti di cui il predetto responsabile», nonché «che il divieto di accesso sia esteso, per lo stess temporale, ai luoghi adiacenti ai palazzetti ed impianti in occasioni di disputate per le squadre appartenenti alla predetta Federazione e alle naziona basket e nella loro totalità, alle stazioni ferroviarie interessate agli ar partenze dei convogli delle tifoserie in occasione dei citati incontri, alle co “fanzone”, ai piazzali adibiti alla partenza arrivo e sosta degli autoveic trasportino le tifoserie medesime, caselli autostradali, scali aerei, autogrill, pubblici presenti nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente frequentati prima, durante e dopo gli incontri di basket e in tutti gli altr interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o a alle competizioni medesime», specificando poi l’identità di tali luoghi nel com di Montecani, e prescrivendo -per ciò che più specificamente in questa s interessa- «di presentarsi presso il Commissariato di PS di Montecatini Terme c le seguenti modalità: 15 minuti dopo l’inizio della gara e 1 ora dopo l’inizi gara in occasione di ogni incontro di basket relativo a gare ufficiali dei camp e dei tornei nazionali, nonché incontri amichevoli che la squadra “RAGIONE_SOCIALE Montecatini Terme” disputerà in casa e in qualsiasi palazzetto del terri nazionale», con facoltà, previa autorizzazione, di firma in altra sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ric per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura.
Il provvedimento del Questore rientra, a pieno titolo, nelle previsioni dell’art. 1 della Costituzione (sentenza C. Cost. n. 512 del 2002); la legge regolativa dell’istituto, in ossequio all’art. 13 Cost., ha definito tassativamente i casi in cu questore può imporre l’obbligo di comparizione.
Nel caso di specie manca del tutto la valutazione del Questore circa le ragioni di necessità ed urgenza giustificative della prescrizione; il Giudice della convalida ha completamente omesso la valutazione di tale mancanza, omettendo, conseguentemente, qualsivoglia propria motivazione sul punto.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme, sul punto, richiedendo che il controllo demandato al giudice della convalida deve estendersi alla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, tra cui la necessità ed urgenza.
L’ordinanza impugnata né descrive né tanto meno spiega la sussistenza di ragioni di urgenza, in forza delle quali il provvedimento avrebbe dovuto avere esecuzione prima della convalida; laddove è un fatto che il Dell’aitante, il 21 dicembre 2024, all’indomani della notifica del D.A.Spo., effettuata il precedente 20 dicembre, si sia recato presso il Commissariato di P.S. di Montecatini Terme, in concomitanza con la partita di basket della propria squadra, e lo abbia fatto altre tre volte sempre prima della convalida, come risulta dalle produzioni difensive ex art. 391quater cod.proc.pen. .
2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge -artt. 3 e 10 I. 241/90 ed eccesso di potere- e vizio di motivazione del provvedimento del Questore in relazione alla durata della misura di cui all’art. 6, comma 2, I. 401/90 ed in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa.
Il provvedimento del Questore omette completamente l’indicazione della durata dell’obbligo di presentazione per la firma, invero da determinare nell’abito della forbice tra 5 e 10 anni prevista dall’art. 6 I. 401/89 come da orientamente costante della giurisprudenza di legittimità; giustifica l’adozione in via automatica della prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 6 I. 401/89 solo richiamando i due provvedimenti D.A.Spo. dei quali COGNOME era stato già destinatario.
Il Giudice neppure sul punto osserva alcunchè.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.
Secondo la giurisprudenza, la motivazione sul requisito della necessità e dell’urgenza deve riguardare l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Rv. 267294) e il difetto di motivazione sul punto – del provvedimento amministrativo, come di quello di convalida – può essere contestato dal destinatario nel solo caso in cui provi che l’obbligo di presentazione abbia in concreto avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato (di recente, Sez. 3 n. 43882 del 2/10/2024, citata nel ricorso; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299; Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256).
Così è stato nel caso di specie, avendo il ricorrente documentato di avere assolto per la prima volta all’obbligo di presentazione il 21/12/2024, ossia il giorno dopo la notifica del provvedimento del Questore e prima della convalida da parte del Gip, ed allegato di averlo fatto altre tre volte, sempre prima del provvedimento di convalida.
Posto che né il provvedimento del Questore né la convalida del Giudice per le indagini preliminari contengono una motivazione sulla necessità e urgenza, l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio, con sospensione dell’efficacia dell’obbligo di presentazione imposto.
Resta assorbito il secondo motivo relativo alla durata della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Livorno e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Livorno del 19 dicembre 2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Livorno.
Così deciso in Roma, 8 maggio 2025
Il Presidente