Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21016 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21016 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 23/11/2023, depositata il 23/11/2023, ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Paola, in data 4/7/2023, ha . sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola in data 22/8/2022 ed ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME, imputato in relazione al reato di cui agli artt. 56, 576 e 577, n. 4 ex art. 61 n. 1, cod. pen.
NOME COGNOME è stato sottoposto a indagini e poi rinviato a giudizio per il reato di tentato omicidio aggravato.
Nel corso delle indagini preliminari è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.
Attualmente il processo è in corso e risulta che la difesa ha proposto in più occasioni istanze di sostituzione o revoca della misura in atto.
Il Tribunale, da ultimo, acquisita la disponibilità di uno zio ad accogliere l’imputato per l’esecuzione degli arresti domiciliari, ha accolto l’istanza, ciò sullo specifico presupposto che l’abitazione indicata è sita in Sapri, comune diverso dal quale si sono svolti i fatti, e che tale elemento, con il tempo trascorso e l’avanzato stato del processo, può garantire un’adeguata tutela delle esigenze cautelari originariamente esistenti, non ancora scemate.
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Paola ha proposto appello il pubblico ministero e il giudice del riesame ha accolto l’impugnazione evidenziando che il tempo trascorso e il fatto che il processo sia in corso non sono elementi idonei e sufficienti a superare l’attualità e il grado delle esigenze cautelari, desumibili dalla gravità dei fatti e dalla personalità violenta dell’imputato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale del riesame non si sarebbe compiutamente e adeguatamente confrontato con la motivazione del provvedimento allora impugnato. Il giudice del riesame, infatti, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l’importanza dirimente attribuita dal Tribunale di Paola al fatto che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari era ed è a ben 50 chilometri dal comune in cui si sono svolti i fatti e dove risiede la persona offesa. In tal modo pertanto, il secondo giudice, omettendo di confrontarsi con una circostanza fondamentale, anche non volendo considerare la condotta corretta tenuta dall’imputato dopo la sostituzione della misura, avrebbe erroneamente applicato i criteri posti per la scelta della misura da applicare in concreto per cui, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., si può ricorrere alla custodia cautelare in carcere, ovvero questa si può mantenere, solo quando tul:te le altre misure gradate risultino inidonee e ciò, in assenza di presunzioni, a prescindere dalla gravità del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. evidenziando che il
Tribunale del riesame non si sarebbe compiutamente e adeguatamente confrontato con la motivazione del provvedimento allora impugnato.
La doglianza è fondata.
2.1. Il giudice d’appello cautelare che ritenga di riformare il provvedimento impugnato -pure se la situazione non è del tutto equiparabile con quanto previsto per il giudice della cognizione nel caso in cui l’organo dell’accusa richieda la riforma di una sentenza assolutoria e non si debba procedere ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Itv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, F’.v. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, .Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, COGNOME, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083)- è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il “ribaltamento” della precedente decisione.
Come di recente evidenziato, infatti, anche in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probal:orio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 283784 – 01).
Ciò in quanto, anche in tale, fase, pure in presenza di uno standard cognitivo diverso da quello stabilito per il processo di merito, è necessario che il giudice dia conto nella motivazione di essersi confrontato in modo critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Itv. 284982 – 04; apparentemente di contrario avviso, ma sempre nel senso che il secondo giudice per non incorrere nel vizio di motivazione deve procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278797 – 01 e Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 278335 – 02 secondo la quale il tribunale si
deve confrontare in termini effettivi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, limitando la propria analisi alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha totalmente omesso di confrontarsi con lo specifico elemento posto a fondamento della decisione oggetto di appello e con gli argomenti valorizzati nella motivazione della stessa.
Ciò in quanto il primo giudice non ha disposto la sostituzione della misura in conseguenza di un ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari quanto, piuttosto, si è espresso in ordine all’adeguatezza dalla misura gradata degli arresti domiciliari a garantirle.
Il provvedimento impugnato dall’organo dell’accusa, infatti, che pure ha confermato il giudizio già espresso in merito all’attualità e concretezza delle esigenze originariamente ritenute, ha fatto concreto e specifico riferimento alla pendenza del processo (quale deterrente ad eventuali spinte criminose e/o alla violazione del luogo di allontanamento) e, soprattutto, ha attribuito rilievo decisivo al luogo indicato per l’esecuzione della misura -l’abitazione dello zio dell’imputato, sita in Campania, nel Comune di Sapri, distante oltre 50 chilometri- che ha considerato per tali caratteristiche idoneo a escludere il pericolo di recidiva e a tutelare la persona offesa.
In ordine a tali punti la motivazione dell’ordinanza impugnata è inesistente.
Alla luce delle ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione distrettuale competente per il riesame, affinché, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 1° marzo 2024.