Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 14/9/2023, ritenuto che fosse la riproposizione di una precedente analoga richiesta, ha dichiarato “non luogo a provvedere” in relazione all’istanza presentata il 25/7/023 con la quale COGNOME NOME ha chiesto “l’annullamento del dato di conservatoria con tutti gli effetti di legge, confermando il provvedimento di revoca della confisca”.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 666 in combinato disposto con l’art. 125 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che la
decisione sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la questione posta sarebbe diversa da quella oggetto della precedente istanza e, quindi, il provvedimento sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
In data 29 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 29 dicembre 2023 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l’AVV_NOTAIO, allegata l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano a seguito dell’istanza proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identità tra la richiesta formulata con l’attuale istanza e quella già in precedenza decisa dal giudice dell’esecuzione.
La doglianza è fondata.
Il presupposto sul quale il giudice dell’esecuzione ha fondato la dichiarazione di “non luogo a provvedere” in merito alla richiesta proposta è costituito dall’inammissibilità della stessa in quanto mera riproposizione di una istanza già decisa.
La motivazione quanto alla ritenuta sovrapponibilità delle richieste e, perciò, quanto al presupposto della conclusione, è inesistente.
Dal testo del provvedimento impugnato, infatti, al di là della mera e generica affermazione per cui “l’istanza ripropone il tema della vigenza della confisca dei beni siti in Isola Capo Rizzuto e di NOME COGNOME“, non vi è alcuna indicazione concreta dalla quale poter inferire se e in quali termini la presente istanza sia sovrapponibile, quanto alle ragioni esposte e alle richieste formulate, a quella in precedenza decisa.
Per le ragioni evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione, senza vincoli nel meri proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso il 18 gennaio 2024.