Obbligo di Dimora: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile per Carenza di Interesse
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui presupposti per l’ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari, in particolare riguardo all’obbligo di dimora. Il caso analizzato riguarda la richiesta di modifica delle modalità applicative della misura, che è stata dichiarata inammissibile non solo per la sua infondatezza originaria, ma soprattutto per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
I fatti del caso
Un individuo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, aveva presentato un’istanza per ottenere una modifica delle prescrizioni orarie. Nello specifico, chiedeva di poter rientrare presso la propria abitazione alle ore 22:00 anziché alle 20:00, come precedentemente disposto. La richiesta era motivata dall’arrivo del periodo estivo, con l’esigenza di mitigare il caldo e la preclusione di trascorrere un periodo di vacanza.
La richiesta veniva respinta sia dal Tribunale in prima istanza che in sede di appello cautelare. I giudici di merito ritenevano che le esigenze cautelari, legate alla natura del reato contestato e al pericolo di recidiva, giustificassero il mantenimento dell’orario restrittivo. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La decisione della Corte e l’obbligo di dimora
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ha ritenuto il ricorso originariamente infondato, e in secondo luogo, ha rilevato una decisiva e attuale carenza di interesse a proseguire il giudizio.
Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire e a impugnare deve essere non solo iniziale, ma deve persistere per tutta la durata del processo. Se l’utilità pratica della decisione richiesta viene meno, il ricorso perde la sua ragion d’essere.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha specificato che, già in origine, il ricorso si presentava debole. Le argomentazioni del ricorrente si risolvevano in una generica prospettazione di ‘ingiustificata afflittività’ dell’orario, senza però fornire elementi concreti che dimostrassero l’irragionevolezza della decisione del Tribunale. I giudici di merito, infatti, avevano logicamente collegato il rigido orario alle specifiche esigenze cautelari del caso, una valutazione che non appariva manifestamente illogica.
Tuttavia, l’elemento determinante per la declaratoria di inammissibilità è stata la sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta di modifica era esplicitamente legata al ‘periodo estivo’. Di conseguenza, una volta terminata tale stagione, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe più prodotto alcun effetto utile per il ricorrente. La questione posta all’attenzione della Corte era diventata, nei fatti, irrilevante. La Corte ha quindi concluso che, venendo meno l’interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia sul punto, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale in materia di impugnazioni: non basta avere ragione in astratto, è necessario che la richiesta al giudice conservi una sua utilità pratica fino al momento della decisione. In questo caso, la specificità della richiesta (legata al solo periodo estivo) ha reso il ricorso vulnerabile al trascorrere del tempo. Per i cittadini e i loro difensori, ciò rappresenta un monito a formulare istanze e ricorsi che mantengano la loro rilevanza nel corso dell’iter processuale, evitando di legarle a circostanze temporali troppo specifiche e destinate a esaurirsi prima della decisione finale.
Perché il ricorso per la modifica dell’obbligo di dimora è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era considerato originariamente infondato, in quanto basato su una generica lamentela di eccessiva afflittività, e soprattutto per una sopravvenuta carenza di interesse, poiché la richiesta era legata al periodo estivo, che al momento della decisione era terminato.
Cosa significa ‘carenza di interesse’ in questo contesto?
Significa che l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe più portato alcun vantaggio pratico al ricorrente. Poiché la modifica degli orari era stata chiesta specificamente per l’estate, una volta passata tale stagione, la decisione della Corte non avrebbe più avuto alcuna utilità concreta.
Il ricorrente è stato condannato a una sanzione aggiuntiva oltre alle spese processuali?
No, la Corte ha condannato il ricorrente solo al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria, che a volte viene inflitta in caso di ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Le Donne NOME nato il 05/03/1983 a Sulmona avverso l’ordinanza in data 27/06/2024 del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/06/2024 il Tribunale di L’Aquila ha confermato in sede di appello cautelare quella del Tribunale di Sulmona in data 30/05/2024, con cui è stata respinta l’istanza di modifica delle modalità applicative della misura dell’obbligo di dimora, in esecuzione nei confronti di NOME COGNOME con
previsione nel periodo estivo di un orario di permanenza nell’abitazione a partire dalle 22 e non dalle 20, come attualmente disposto.
Ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE tramite il suo difensore.
Nel dar conto di separati provvedimenti parimenti oggetto di ricorso, riguardanti analogo tema, segnala violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, rileva che incongruamente era stato fatto riferimento al pericolo di un drastico aumento del pericolo di recidiva, a fronte di un aumento di due sole ore della facoltà di rimanere all’esterno dell’abitazione in una piccola città.
Prospetta inoltre che non erano state valutate le deduzioni difensive in ordine alle ragioni a fondamento dell’istanza, correlate al quadro complessivo della misura in corso di esecuzione e all’esigenza di lenire il caldo estivo, a fronte della preclusione della possibilità di trascorrere un periodo di vacanze.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria in cui ha anche prospettato l’attuale mancanza di interesse.
Il procedimento ha avuto trattazione scritta in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, originariamente privo di fondamento, in quanto tale da risolversi nella generica prospettazione di un’ingiustificata afflittività dell’orario di rient serale, prescritto in sede di applicazione della misura dell’obbligo di dimora, afflittività in realtà non specificamente attestata e comunque non illogicamente giustificata dal Tribunale in rapporto alla qualità delle esigenze cautelari da soddisfare, correlate alla natura del reato per il quale la misura è stata applicata, risulta comunque inammissibile per attuale carenza di interesse, essendo le deduzioni volte ad assicurare un più favorevole trattamento nel periodo estivo, tema non rilevante nell’attualità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi tuttavia i presupposti per l’inflizione di una sanzione aggiuntiva.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.