Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME RAGIONE_SOCIALE
nata in omissis il omissis
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma emessa in data 21/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del 15/05/2023, con cui la Corte di Assise di Roma aveva sostituito, nei confronti di
T.D. , la misura cautelare del divieto di dimora in Roma con quel dell’obbligo di dimora in Roma.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE T.D. a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. a proc. pen.:
2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod, proc. pen. la motivazione dell’ordinanza si pone in contrasto con la libertà di movim della ricorrente, che si trova nella impossibilità di fare rientro nei propr a seguito della chiusura della fase dibattimentale ed a fronte di istanza di della misura, la Corte di Assise aveva, del tutto illogicamente, sosti misura del divieto di dimora in Roma con quella dell’obbligo di dimora ne stesso comune, peraltro in contrasto con le motivazioni adottate in fa adozione della detta misura, al momento della scadenza dei termini di custo cautelare di fase, laddove si era evidenziata la necessità di recidere ogni c tra T.D. ed il luogo in cui ella aveva esercitato l’attività incriminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di T.D.
è inammissibile.
La ricorrente era stata sottoposta alla misura coercitiva della custodia ca in carcere in riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, tentata es sfruttamento della prostituzione; con ordinanza del 07/12/2022, tale misura stata, quindi, sostituita, in previsione della imminente decorrenza dei ter custodia cautelare di fase, con la misura del divieto di dimora in Roma, rite persistenti le esigenze cautelari; in data 11/05/2023, a seguito di rich revoca avanzata dalla difesa, la Corte di Assise di Roma sostituiva la misur divieto di dimora nel comune di Roma con quella dell’obbligo di dimora n comune di Roma.
Il provvedimento della Corte di Assise di Roma aveva considerato che la Tudo era detenuta per altro, in espiazione pena, osservando, tuttavia, che le es cautelari permanessero in riferimento a( rischio di reiterazione, in qua ricorrente non disponeva di fonti di reddito e risultava prossim scarcerazione; inoltre, il citato provvedimento ha considerato anche la resi in Roma della T.D. ed il fatto che la persona offesa risultava ormai assente d territorio.
L’ordinanza impugnata, a sua volta, ha rilevato che la nuova misura – obblig dimora nel comune di Roma – e la precedente – divieto di dimora nel medesimo
comune – si pongono sullo stesso piano, in quanto indicate dal medesimo ar 283 cod. proc. pen., osservando come l’imputata non avesse motivato le ragio della maggiore gravità in concreto della misura dell’obbligo di dimora, posto ella risiede a Roma, né avesse chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugna ed il ripristino del divieto di dimora in precedenza applicatole. In provvedimento impugnato ha valutato l’adeguatezza della misura – permanendo le esigenze cautelari per la gravità dei fatti – considerato l’allontanament persona offesa da Roma.
Tale motivazione appare del tutto adeguata e ragionevole, tenuto conto quanto affermato da Sez. 6, n.50392 de128/11/2014, Majadi, Rv. 261376, secondo cui la sostituzione del divieto di dimora con l’obbligo di dimora, anch il provvedimento è adottato su istanza di revoca da parte della difesa, è legi per l’equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della g astratta, in quanto entrambe disciplinate dall’art. 283 cod. proc. pen.
A ciò si deve aggiungere la considerazione che in sede di appello non ris affatto che la ricorrente avesse dedotto la necessità di fare rientro in Ro per cui tale questione risulta del tutto inedita e, come tale, d inammissibile
Infine, va osservato che, benché nel caso in esame non risulti formulata alc richiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico minist relazione alla sostituzione della misura cautelare, la nullità a regime inte verificatasi, per violazione dell’art. 178 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, del 23/06/2021, COGNOME NOME, Rv. 282342), avrebbe potuto essere dedotta solo dallo stesso pubblico ministero, quale titolare dell’interesse ad ecce violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzat audizione (Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri Nicolino, Rv. 281056; Sez. 6, n. 30422 del 22/06/2010, Lekli, Rv. 248035).
Ne discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. In caso d diffusione del provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri identificativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24/11/2023
RAGIONE_SOCIALE