Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45850 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Le Donne NOMECOGNOME nato a Sulmona il 05/03/1983
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME Nicola COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiarars l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che contesta gli argomenti della requisitoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di l’Aquila ha rigettato l’appello avverso il provvedimento emesso nei confronti di NOME COGNOME con cui il Tribunale non ha accolto la chiesta delimitazione delle modalità di controllo notturno delle prescrizioni disposte con l’obbligo di dimora, ritenendo che la comunicazione di orari e numero dei controlli svuoterebbe il contenuto della misura cautelare.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che l’afflittivo regime di controlli notturni cui è sottoposto l’indagato incide sulla sua salute non consentendogli un sonno ininterrotto, tanto da renderlo un trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 della CEDU e dei principi costituzionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite dalla legge.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che esulano dal perimetro applicativo dell’art. 310 cod. proc. pen., che ha ad oggetto l’appello «contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali», tutti quei provvedimenti che, “per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili durature modificazioni dello status libertatis” (Sez. U, n. 24 del 3/12/1996, COGNOME, Rv. 206465; Sez. 6. n. 26262 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276074).
2.1. In applicazione di tale principio, quindi, non può farsi rientrare tra i provvedimenti impugnabili con l’appello cautelare quello di rigetto della previa determinazione degli orari dei controlli e del loro numero, in relazione alle prescrizioni disposte con l’obbligo di dimora, trattandosi di attività demandata alla discrezionalità della polizia giudiziaria per l’accertamento del rispetto della misura non custodiale in quanto non incidenti sullo status libertatis del destinatario del provvedimento.
2.2. Ciò premesso, come correttamente argomentato dal Tribunale, è di tutta evidenza che l’efficacia dissuasiva rispetto alla reiterazione del reato dipende dall’effettività dei controlli sul rispetto delle prescrizioni, demandati dal Giudice all
,
Polizia giudiziaria, sono effettuati discrezionalnnente, a seconda del caso concreto, non prevedono alcun preavviso e l’accertata inosservanza va comunicata all’Autorità giudiziaria affinchè la valuti per l’eventuale aggravamento della misura.
Ne consegue che, qualificare i necessari controlli notturni come «trattamenti inumani», perchè interrompono il sonno dell’indagato è una censura del tutto generica in quanto, innanzitutto, non tiene in alcun conto che la finalità delle misure cautelari e l’esigenza che di esse venga accertato il rispetto, è funzionale alla loro efficacia anche per evitare maggiori limitazioni alla libertà personale dell’indagato, inoltre non documenta come essi abbiano inciso sulla salute psicofisica del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 31 ottobre 2024
La Consigliera estensora