Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME NOME Nardi DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 18 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Salerno con cui è stata respinta l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in un supermercato in orario notturno.
NOME COGNOME è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo, in quanto indagato in relazione ai reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito; nelle more è stato condanNOME con sentenza del 20 dicembre 2023 dal GUP del Tribunale di Salerno alla pena finale di due anni di reclusione.
Il Tribunale ha respinto l’appello osservando che la deroga alle prescrizioni imposte all’imputato in orario notturno richiede che questi versi in condizioni di indigenza e abbia la necessità d
A
provvedere al proprio sostentamento, ma l’imputato non ha offerto la prova di queste due condizioni.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 283 comma 4 cod.proc.pen. in quanto il tribunale ha erroneamente fatto riferimento ai presupposti dell’assolutezza dello stato di indigenza e della indispensabilità del lavoro quale mezzo di mantenimento, i quali rilevano ai fini della concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative in favore di persone che sono sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all’articolo 284 terzo comma cod.proc.pen., mentre nel caso in esame il COGNOME non è più sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ma al semplice obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7.
Il ricorrente lamenta che di fatto i giudici hanno ricondotto la misura cautelare cui l’imputato sottoposto a quella degli arresti domiciliari, a prescindere dal nome della misura applicata, mentre la cautela cui è sottoposto può essere accompagnata dal divieto di allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno, ma a condizione che tale divieto non sia “di pregiudizio per le normali esigenze di lavoro”.
Si comprende pertanto che la regola di giudizio applicabile nel caso di specie è del tutto diversa da quella erroneamente utilizzata dai giudici di merito, che hanno fatto riferimento ai presupposti necessari per derogare al regime degli arresti domiciliari.
2.2 Contraddittorietà e omessa motivazione poiché il Tribunale del riesame non espone alcuna effettiva argomentazione in quanto ha applicato i presupposti normativi previsti per altra misura cautelare e quindi è del tutto assente ogni valutazione relativa al criterio richiesto dalla legge cioè il limite delle normali esigenze di lavoro.
Inoltre il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha preso in considerazione le argomentazioni proposte dalla difesa che evidenziava come i reati fossero stati commessi in orario diurno e non notturno e che l’attività lavorativa costituisse un elemento di novità rispetto alle condizioni vita dell’imputato al momento di emanazione dell’ordinanza cautelare kk- rappresenta cklo un’occasione per attenuare la concretezza del pericolo di reiterazione; conclude pertanto affermando che la motivazione resa dal – tribunale è apparente e si limita a fare riferimento a formule di stile, senza prendere in considerazione gli elementi specifici della vicenda e, in particolare, il documentato mutamento delle condizioni di lavoro, che incide ad attenuare le già ravvisate esigenze cautelari .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
La norma di riferimento è l’art. 283, comma 4 cpp, che prevede la possibilità per il giudice d prescrivere all’imputato / sottoposto alla misura cautelare del divieto o dell’obbligo di dimora i di
non allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro” .
Pur se incidente sulla libertà di movimento, la prescrizione di cui all’art. 283, comma 4, cod proc. pen. non è assimilabile a una misura di tipo custodiale, quale gli arresti domiciliari, perch come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 215 del 1999, “mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degl arresti ‘nel corso della giornata’ (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specific e per COGNOME in luoghi determinati, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia pertanto, in una condizione di ‘non libertà’, la persona sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora è invece ‘libera’ nell’ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anc nell’ipotesi in cui le venga prescritto l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione in alcune del giorno”.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto di modificare la prescrizione di restare nella propria abitazione in orario notturno al fine di prestare attività lavorativa presso un supermercato, si nel comune dove ha l’obbligo di dimorare, con inizio turno alle ore 22.00.
Nel denegare l’autorizzazione, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla mancanza dei presupposti dell’indispensabilità dello svolgimento di attività lavorativa e di assoluta indigen del ricorrente, che effettivamente sono richiesti per la diversa misura degli arresti domiciliari.
La motivazione è erronea poiché la misura in esame è una misura coercitiva, ma ha un contenuto meno afflittivo e tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del soggetto sottoposto; per le medesime ragioni la motivazione è carente in quanto il collegio non ha verificato se l’attività di lavoro proposta dal ricorrente sia effettiva e consenta di esegu normali controlli del rispetto delle prescrizioni da parte degli agenti di P.G., al fine di garant miglior contemperamento tra le esigenze cautelari e le libertà individuali dell’indagato.
Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che valuterà l’istanza di COGNOME COGNOME COGNOME al lavoro nelle ore notturne, tenendo conto dei criteri suindic
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 GLYPH · cod proc.pen.
Roma 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME