Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Avellino il 17-07-1985, avverso l’ordinanza del 08-09-2023 del G.I.P. del Tribunale di Avellino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric:orso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con cessazione dell’efficacia del provvedimento del
Questore di Avellino, limitatamente all’obbligo di comparizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa 1’8 settembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Avellino convalidava il provvedimento emesso il 4 settembre 2023, cori cui il Questore di Avellino aveva imposto ad NOME COGNOME in aggiunta al divieto di accedere per sei anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso la Questura di Avellino in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio dell’Avellino.
Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi il 4 maggio 2023 durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dei tifosi della squadra del Napcli.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. irpino, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Mercolino il 6 settembre 2023 alle 16.07, mentre la convalida del G.I.P. risale all’8 settembre 2023, alle 12.20, con notifica al difensore avvenuta alle successive ore 14.14, ovvero prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente del cd. daspo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Ciò posto, come rilevato anche dall’Avvocato generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all’interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti
che il provvedimento del Questore di Avellino emesso il 4 settembre 2023 risulta notificato a Mercolino alle ore 16.07 del 6 settembre 2023, mentre la convalida
del G.I.P. è intervenuta alle ore 12.20 dell’8 settembre 2023, con ordinanza comunicata al difensore del ricorrente alle ore 14.14.
2. Dunque, non è stato pacificamente rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da
parte dell’interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da
ciò conseguendo pertanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento del
Questore di Avellino del 4 settembre 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto unicamente precisare che, ai
sensi del comma secondo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è
prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al
comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misu-a interdittiva, di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Avellino del 4.9.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Avellino.
Così deciso il 22/02/2024