Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08-09-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric:orso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con cessazione dell’efficacia del provvedimento del
AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di comparizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa 1’8 settembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 4 settembre 2023, cori cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva imposto ad NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per sei anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso la Questura di AVV_NOTAIO in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio dell’AVV_NOTAIO.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi il 4 maggio 2023 durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dei tifosi della squadra del Napcli.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. irpino, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato a COGNOME il 6 settembre 2023 alle 16.07, mentre la convalida del G.I.P. risale all’8 settembre 2023, alle 12.20, con notifica al difensore avvenuta alle successive ore 14.14, ovvero prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente del cd. daspo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’RAGIONE_SOCIALE di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità AVV_NOTAIO.
Ciò posto, come rilevato anche dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all’interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti
che il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO emesso il 4 settembre 2023 risulta notificato a NOME alle ore 16.07 del 6 settembre 2023, mentre la convalida
del RAGIONE_SOCIALE.I.P. è intervenuta alle ore 12.20 dell’8 settembre 2023, con ordinanza comunicata al difensore del ricorrente alle ore 14.14.
2. Dunque, non è stato pacificamente rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa da
parte dell’interessato, per cui, alla luce delle richiamate premesse interpretative, si impone l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da
ciò conseguendo pertanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento del
AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4 settembre 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto unicamente precisare che, ai
sensi del comma secondo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è
prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al
comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misu-a interdittiva, di esclusiva competenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4.9.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 22/02/2024