Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6752  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di semilibertà e di detenzione domiciliare in Francia e ha rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare in Italia presentate da NOME COGNOME, in relazione alla condanna a mesi cinque di reclusione emessa dal Tribunale di Tivoli in data 08 novembre 2013, la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod.proc.pen.
Il Tribunale ha descritto l’attività istruttoria svolta a seguito dell’istanz presentata in data 17 febbraio 2020, in quanto in essa l’istante affermava di risiedere in Francia e di svolgere ivi un’attività lavorativa, e chiedeva l’affidamento in prova al servizio sociale o in subordine la detenzione domiciliare presso la sorella, residente in Italia, ed ha sottolineato che, nella documentazione depositata in occasione di varie udienze, egli ha indicato residenze diverse, sempre ubicate in Francia, e altre attività lavorative. In seguito la sorella si è dichiarata non disponibile ad accoglierlo, ed egli non ha mai indicato alcun diverso domicilio in Italia, ed anzi ha chiesto, in caso di concessione RAGIONE_SOCIALE detenzione domiciliare, la possibilità di rientrare in Italia con un termine per reperire un alloggio stabile. Il Tribunale, in data 30 maggio 2022, ha richiesto la verifica delle condizioni di vita in Francia dell’istante mediante accertamenti da svolgere all’estero tramite gli uffici di cooperazione internazionale, ma la richiesta non è stata soddisfatta, anche perché, con dichiarazione redatta solo il 12 giugno 2023, egli ha affermato di avere cambiato il domicilio e il lavoro, avendo aperto sin dal 01/10/2021 una pizzeria da asporto, peraltro allegando solo documenti non tradotti e in copia non autenticata.
Il Tribunale ha ribadito la sussistenza di un onere di collaborazione a carico del condanNOME residente all’estero, stante l’impossibilità per l’UEPE e per le autorità di polizia di svolgere gli accertamenti solitamente svolti per i residenti in Italia, ed ha stigmatizzato la condotta non collaborativa dell’istante. I suoi continui mutamenti del domicilio e dell’attività lavorativa, non tempestivamente comunicati alle autorità incaricate dei controlli, dimostrano un’assenza di stabilità che pregiudica la possibilità di concessione di una misura alternativa. Inoltre egli, pur chiedendo in via subordinata una misura alternativa da svolgere in Italia, non si è prodigato per cercare un alloggio, rendendo così impossibile l’accoglimento di tale richiesta, dovendo il Tribunale previamente verificare l’idoneità del luogo ove l’istante intende trascorrere la misura alternativa alla detenzione.
Il Tribunale ha anche ritenuto che non sono emersi atteggiamenti di revisione critica dei propri reati né forme di riparazione, pur essendo l’ultima condanna relativa alla violazione degli obblighi familiari in danno RAGIONE_SOCIALE ex-moglie e del figlio.
Ha perciò dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e di semilibertà da svolgere all’estero, ritenendo tali misure alternative non concedibili in base all’art. 2 d.lgs. n. 38/2016, attuativo RAGIONE_SOCIALE decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, ed ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare in Italia per la mancata indicazione di un domicilio nel territorio dello Stato, e quella di semilibertà da eseguire in Italia per la mancata indicazione di un lavoro da svolgere in questo territorio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità dell’ordinanza, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 678, 666, comma 5, cod.proc.pen., e 185 disp.att. cod.proc.pen.
Il Tribunale non ha applicato l’art. 666, comma 5, cod.proc.pen., richiamato dall’art. 678 cod.proc.pen., che impone al giudice di acquisire le prove necessarie per l’accoglimento di un’istanza, gravando sul richiedente solo un onere di allegazione. Inoltre ha violato l’art. 47 Ord. Pen., che impone al Tribunale di sorveglianza di fondare il giudizio prognostico, per un condanNOME libero, sull’osservazione compiuta dall’UEPE ovvero, in questo caso, dal Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cui il Tribunale ha trasmesso gli atti. Il Tribunale, invece, ha respinto le varie richieste in totale assenza di una verifica circa il possesso di un alloggio e di un lavoro, e circa lo stile di vita e la situazione familiare del ricorrente, quindi basandosi non sulle sue condizioni attuali bensì sulla sua condotta passata, non più attuale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, perché attribuisce al ricorrente una condotta processuale non collaborativa, che è smentita dagli atti. Infatti il difensore, dopo avere depositato la documentazione che provava la stabilità dell’alloggio e del lavoro, ha chiesto un incontro con il magistrato, che gli è stato negato, e dopo il deposito RAGIONE_SOCIALE nota del Ministero RAGIONE_SOCIALE, negativa circa lo svolgimento delle indagini disposte, non ha avuto un tempo idoneo per valutarla e fornire, se possibili, elementi ulteriori, perché tale nota è pervenuta solo in data 12/06/2023, mentre l’udienza è stata tenuta il 15/06/2023. Il Tribunale, invece di concedere un rinvio per consentire una interlocuzione del ricorrente con il
Ministero, ha emesso la propria decisione: il ricorrente, quindi, non è stato negligente o poco collaborativo, in quanto ha rispettato il proprio onere di allegazione, e non ha avuto la materiale possibilità di fornire le ulteriori informazioni ritenute necessarie.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
In primo luogo deve evidenziarsi che il ricorso non contesta la decisione del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile la richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE detenzione domiciliare o RAGIONE_SOCIALE semilibertà da eseguire all’estero, non essendo tali misure assimilabili alle sanzioni sostitutive di cui al decreto legislativo n. 38 del 15 febbraio 2016, né quella di dichiarare inammissibile la richiesta di semilibertà da espiare in Italia e quella di rigettare la richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE detenzione domiciliare in Italia. Non vi è, infatti, nel ricorso, alcun accenno a tali decisioni e alle ragioni del diniego di dette misure alternative, e i motivi in esso contenuti non riguardano, palesemente, questa parte dell’ordinanza impugnata.
Queste decisioni non devono, pertanto, essere esaminate da questa Corte, in quanto non impugnate; peraltro, se dovesse ritenersi che il ricorso è relativo anche ad esse, esso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto privo di motivi specifici.
Il ricorso si incentra, in realtà, solo sul diniego di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all’estero, motivato dal Tribunale con la mancanza delle necessarie informazioni circa lo stile di vita, la stabilità dell’alloggio e RAGIONE_SOCIALE situazione lavorativa dell’istante, attribuita a scarsa collaborazione di quest’ultimo, e con l’assenza di dimostrazione di una revisione critica del proprio passato e di iniziative riparatorie verso le vittime del delitto commesso. Entrambi i motivi del ricorso contestano tale decisione lamentando l’omesso svolgimento delle necessarie indagini da parte del Tribunale e negando una mancanza di collaborazione e di diligenza da parte del ricorrente, ma sono infondati.
3.1. Il ricorrente ricorda, correttamente, il dovere del Tribunale di sorveglianza di esercitare i suoi poteri istruttori al fine di accertare l’effetti sussistenza delle condizioni ritenute necessarie per la concessione del beneficio, in questo caso il possesso di un domicilio idoneo e di un’attività lavorativa, in ordine alle quali l’istante ha solo un onere di allegazione.
La giurisprudenza di legittimità, però, ha elaborato anche l’ulteriore principio, richiamato nell’ordinanza impugnata, del dovere di lealtà processuale di quest’ultimo, il quale è tenuto a collaborare per rendere possibili le indagini richieste dal Tribunale: «In tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condanNOME che, dopo aver chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE misura» (Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Rv. 271296; vedi anche Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, Rv. 274558).
3.2. Nel presente caso, il Tribunale ha logicamente dedotto la mancanza di collaborazione dell’istante dal suo reiterato comportamento negligente, protratto per il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza. Il COGNOME ha ripetutamente mutato il domicilio, senza mai comunicarlo tempestivamente e inducendo così il Tribunale a disporre accertamenti, all’estero, ad indirizzi non più attuali. Inoltre, solo nel giugno 2023 ha comunicato di avere iniziato sin dal 01/10/2021 un’attività autonoma di pizzeria, mentre nell’istanza aveva affermato di lavorare quale dipendente presso un supermercato, allegando anche documentazione a sostegno. E’ poi significativo, quale conferma di un generale atteggiamento non collaborativo, il fatto di non avere mai documentato le sue allegazioni con atti autenticati e tradotti in lingua italiana: anche in ordine all’ultimo indirizzo comunicato e alla predetta attività lavorativa, il Tribunale ha evidenziato che non è stata allegata documentazione che dimostri l’effettività dell’attività di pizzeria, né altra documentazione che attesti il titolo di utilizzo d nuovo alloggio, che è stato indicato solo mediante un’autocertificazione non autenticata.
La necessità di svolgere all’estero le indagini utili per accertare lo stile di vita dell’istante, delegando organi sui quali il Tribunale di sorveglianza non ha un diretto potere di intervento, rende evidente, a colui che richiede la concessione di un beneficio, il dovere di fornire la massima collaborazione affinché le informazioni richieste siano prontamente acquisite. La condotta tenuta dal
ricorrente, ricostruita in modo dettagliato nell’ordinanza impugnata, legitt l’affermazione dell’assenza di tale collaborazione.
3.3. Il Tribunale, inoltre, ha legittimamente dedotto da tale mancanza collaborazione l’inaffidabilità del ricorrente che, oltre a non dimostrarsi dil nel fornire le indicazioni corrette ed attuali in merito al suo domicilio e al attività lavorativa, non si è mai neppure adoperato per ricercare un alloggio e lavoro in Italia, al fine di rendere concedibili le diverse misure alternati detenzione richieste in via subordinata.
L’ordinanza, infine, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova servizio sociale anche rilevando la totale assenza di elementi che dimostrino u revisione critica del proprio passato criminale e una condotta risarcitoria ver vittime del reato la cui pena è in esecuzione. Tale motivazione è corret avendo questa Corte stabilito che «È legittima la reiezione dell’istanz affidamento in GLYPH prova al servizio sociale fondata sulla valutazione dell’atteggiamento non collaborativo del richiedente libero in favore del sogge danneggiato dal reato, dal momento che tra i requisiti normativi previsti dall’ 47, comma settimo, RAGIONE_SOCIALE legge n. 354 del 1975 figura anche la condotta del condanNOME favorevole, per quanto possibile, alla vittima del reato» (Sez. 1, 3572 del 17/06/1998, Rv. 211154). GLYPH Il ricorso non si confronta con questo ulteriore motivo di rigetto, risultando pertanto, sotto questo profilo, gener privo di specificità.
 Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, essendo l’ordinanza impugnata motivata in modo congruo, logico e non contraddittorio, e il ricorrente deve essere condanNOME pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente